SENT. 425/99 C. COMUNITA' EUROPEA - NORMATIVA COMUNITARIA COMPORTANTE OBBLIGHI DI ATTUAZIONE NAZIONALI - PLURALITA' DELLE COMPETENZE (STATALI, REGIONALI O PROVINCIALI) E RESPONSABILITA' UNITARIA DELLO STATO - IMPLICAZIONI.
L'esistenza di una normativa comunitaria comportante obblighi di attuazione nazionali non determina, di per se', alcuna alterazione dell'ordine normale delle competenze statali, regionali o provinciali, <>; lo Stato, tuttavia, per la forza della <> che ha sul piano comunitario, e per la particolare cogenza che tale responsabilita' assume nell'ordinamento costituzionale in conseguenza dell'art. 11 Cost., e' tenuto e, quindi, abilitato a <> tutti gli strumenti compatibili con la garanzia delle competenze regionali e provinciali, idonei ad assicurare l'adempimento degli obblighi di natura comunitaria. E proprio dalla ricerca di un equilibrio il piu' possibile rispettoso delle esigenze costituzionali poste dalla pluralita' delle competenze, da un lato, e dalla unitarieta' della responsabilita', dall'altro, si e' giunti alla soluzione configurata organicamente dalla legge contenente le norme generali sulla <> (legge 9 marzo 1989, n. 86), basata, per un senso, sul potere delle Regioni ad autonomia speciale ed ordinaria e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di dare attuazione immediata alle direttive comunitarie, nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive o concorrenti e, per l'altro verso, sul potere dello Stato di dettare tutte le disposizioni, peraltro applicabili nelle Regioni e nelle Province autonome solo nel caso in cui manchino leggi regionali o provinciali <> e necessarie per l'adempimento degli obblighi stessi. - Cfr. S. n. 126/1996.