Sentenza 426/1999 (ECLI:IT:COST:1999:426)
Massima numero 24999
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
27/10/1999; Decisione del
27/10/1999
Deposito del 10/11/1999; Pubblicazione in G. U. 17/11/1999
Massime associate alla pronuncia:
25000
Titolo
SENT. 426/99 A. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE SACCARIFERA - INGENTE RIDUZIONE, DISPOSTA CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, PER LA CAMPAGNA BIETICOLO-SACCARIFERA 1997-98, RISPETTO ALLE CAMPAGNE PRECEDENTI, DELLE QUOTE ASSEGNATE AD IMPRESE SITE NELLA REGIONE LOMBARDIA CON TRASFERIMENTO DELLE STESSE AD IMPRESE SITE IN ALTRE REGIONI - LAMENTATA DEVIAZIONE DAI PRINCIPI PIU' VOLTE RIBADITI IN MATERIA DAI REGOLAMENTI COMUNITARI (DAL REGOLAMENTO 1009/1967, AI REGOLAMENTI 133/1994 E 1101/1995), DALLE LEGGI NAZIONALI 11 OTTOBRE 1983, N. 546, E 19 DICEMBRE 1983, N. 700, E DALLA DELIBERAZIONE DEL CIPE 7 MARZO 1994 - COME QUELLI DELLA CONCENTRAZIONE DELLA PRODUZIONE BIETICOLA NELLE ZONE PIU' VOCATE, E DELLA PRODUZIONE SACCARIFERA NEGLI STABILIMENTI A PIU' ALTA PRODUTTIVITA' E CON MATERIA PRIMA PROVENIENTE DAI BACINI CIRCOSTANTI, E DELLA REDISTRIBUZIONE DELLE QUOTE NEI PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CULTURA DELLA BARBABIETOLA, IN FAVORE DI IMPRESE OPERANTI NELLA STESSA REGIONE DOVE OPERANO QUELLE A CUI LE QUOTE SONO SOTTRATTE - INTRINSECA IRRAZIONALITA' - INGIUSTIFICATA PENALIZZAZIONE DI ALCUNE REGIONI, NONOSTANTE LA LORO DIMOSTRATA IDONEITA' A RAGGIUNGERE I LIVELLI PRODUTTIVI CORRISPONDENTI ALLE QUOTE TRASFERITE, IN FAVORE DI REGIONI CHE NON SI SONO MAI DIMOSTRATE IN GRADO DI COPRIRLE NE' SI SONO IN PASSATO AVVICINATE ALLE MEDIE PRODUTTIVE DELLO STANDARD COMUNITARIO, CON CONSEGUENTE STRAVOLGIMENTO DEI RAPPORTI TRA ENTI EGUALMENTE TITOLARI DI COMPETENZE IN MATERIA DI AGRICOLTURA, E IN POSIZIONE DI EGUAGLIANZA NELLA AUTONOMIA AD ESSI COSTITUZIONALMENTE RICONOSCIUTA, E CON INUTILE PREGIUDIZIO PER LA LORO CAPACITA' DI GOVERNO DEL SETTORE E DI INDIRIZZO DELL'INIZIATIVA PRIVATA, IN UN QUADRO GENERALE DI PROGRAMMAZIONE, A FINI SOCIALI - DENUNCIATA OMISSIONE, INOLTRE, NEL DECRETO 'DE QUO', DI UNA PREVIA CONSULTAZIONE INDIVIDUALE, IN CONFORMITA' AL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE, DELLE REGIONI INTERESSATE, O QUANTO MENO, DELLA CONSULTAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI PREVISTA DALL'ART. 12, LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400 - RICHIAMO A SENT. NN. 89/1996 E 520/1995 - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE NEI CONFRONTI DELLO STATO - DIFETTO DI INTERESSE DELLA REGIONE RICORRENTE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 426/99 A. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE SACCARIFERA - INGENTE RIDUZIONE, DISPOSTA CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, PER LA CAMPAGNA BIETICOLO-SACCARIFERA 1997-98, RISPETTO ALLE CAMPAGNE PRECEDENTI, DELLE QUOTE ASSEGNATE AD IMPRESE SITE NELLA REGIONE LOMBARDIA CON TRASFERIMENTO DELLE STESSE AD IMPRESE SITE IN ALTRE REGIONI - LAMENTATA DEVIAZIONE DAI PRINCIPI PIU' VOLTE RIBADITI IN MATERIA DAI REGOLAMENTI COMUNITARI (DAL REGOLAMENTO 1009/1967, AI REGOLAMENTI 133/1994 E 1101/1995), DALLE LEGGI NAZIONALI 11 OTTOBRE 1983, N. 546, E 19 DICEMBRE 1983, N. 700, E DALLA DELIBERAZIONE DEL CIPE 7 MARZO 1994 - COME QUELLI DELLA CONCENTRAZIONE DELLA PRODUZIONE BIETICOLA NELLE ZONE PIU' VOCATE, E DELLA PRODUZIONE SACCARIFERA NEGLI STABILIMENTI A PIU' ALTA PRODUTTIVITA' E CON MATERIA PRIMA PROVENIENTE DAI BACINI CIRCOSTANTI, E DELLA REDISTRIBUZIONE DELLE QUOTE NEI PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CULTURA DELLA BARBABIETOLA, IN FAVORE DI IMPRESE OPERANTI NELLA STESSA REGIONE DOVE OPERANO QUELLE A CUI LE QUOTE SONO SOTTRATTE - INTRINSECA IRRAZIONALITA' - INGIUSTIFICATA PENALIZZAZIONE DI ALCUNE REGIONI, NONOSTANTE LA LORO DIMOSTRATA IDONEITA' A RAGGIUNGERE I LIVELLI PRODUTTIVI CORRISPONDENTI ALLE QUOTE TRASFERITE, IN FAVORE DI REGIONI CHE NON SI SONO MAI DIMOSTRATE IN GRADO DI COPRIRLE NE' SI SONO IN PASSATO AVVICINATE ALLE MEDIE PRODUTTIVE DELLO STANDARD COMUNITARIO, CON CONSEGUENTE STRAVOLGIMENTO DEI RAPPORTI TRA ENTI EGUALMENTE TITOLARI DI COMPETENZE IN MATERIA DI AGRICOLTURA, E IN POSIZIONE DI EGUAGLIANZA NELLA AUTONOMIA AD ESSI COSTITUZIONALMENTE RICONOSCIUTA, E CON INUTILE PREGIUDIZIO PER LA LORO CAPACITA' DI GOVERNO DEL SETTORE E DI INDIRIZZO DELL'INIZIATIVA PRIVATA, IN UN QUADRO GENERALE DI PROGRAMMAZIONE, A FINI SOCIALI - DENUNCIATA OMISSIONE, INOLTRE, NEL DECRETO 'DE QUO', DI UNA PREVIA CONSULTAZIONE INDIVIDUALE, IN CONFORMITA' AL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE, DELLE REGIONI INTERESSATE, O QUANTO MENO, DELLA CONSULTAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI PREVISTA DALL'ART. 12, LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400 - RICHIAMO A SENT. NN. 89/1996 E 520/1995 - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE NEI CONFRONTI DELLO STATO - DIFETTO DI INTERESSE DELLA REGIONE RICORRENTE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato, sorto in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 27 febbraio 1997, concernente la determinazione e la assegnazione delle quote di produzione dello zucchero e di isoglucosio, in vigore a partire dalla campagna bieticolo-saccarifera 1997-1998. Infatti - posto che il ricorso per conflitto di attribuzione fra Stato e Regione e' inammissibile tutte le volte in cui esso abbia ad oggetto atti a destinatari determinati, identificabili come sicuri titolari di situazioni giuridicamente protette e non involga attribuzioni di rango costituzionale; e che uno scrutinio attento in punto di ammissibilita' e' imposto, in simili casi, dall'esigenza che il ricorso per conflitto, da presidio dell'integrita' di competenze costituzionali, non trasmodi in anomalo strumento di sostegno della posizione di alcuno dei destinatari dell'atto impugnato ai danni di altri - dall'assenza di un collegamento, diverso da eventuali vincoli contrattuali tra le parti, che congiunga ambito regionale, coltura delle barbabietole e impianti di trasformazione, consegue linearmente il difetto di interesse della Regione Lombardia (la quale, individuando a fondamento del proprio ricorso, non tanto un proprio interesse, quanto un interesse del Nord del Paese, contrapposto a quello del Centro e del Sud, esorbita dall'ambito strettamente territoriale della rappresentanza politica regionale); sicche', una volta esclusa la configurabilita' di un interesse che si puntualizzi nella Regione ricorrente, la dimensione degli interessi giustiziabili non riguarda, nella specie, attribuzioni costituzionali, ma soltanto quella delle situazioni soggettive dei privati coinvolti dal provvedimento plurimo.
- S. nn. 162/1990, 458 e 497/1993, 419/1995.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato, sorto in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 27 febbraio 1997, concernente la determinazione e la assegnazione delle quote di produzione dello zucchero e di isoglucosio, in vigore a partire dalla campagna bieticolo-saccarifera 1997-1998. Infatti - posto che il ricorso per conflitto di attribuzione fra Stato e Regione e' inammissibile tutte le volte in cui esso abbia ad oggetto atti a destinatari determinati, identificabili come sicuri titolari di situazioni giuridicamente protette e non involga attribuzioni di rango costituzionale; e che uno scrutinio attento in punto di ammissibilita' e' imposto, in simili casi, dall'esigenza che il ricorso per conflitto, da presidio dell'integrita' di competenze costituzionali, non trasmodi in anomalo strumento di sostegno della posizione di alcuno dei destinatari dell'atto impugnato ai danni di altri - dall'assenza di un collegamento, diverso da eventuali vincoli contrattuali tra le parti, che congiunga ambito regionale, coltura delle barbabietole e impianti di trasformazione, consegue linearmente il difetto di interesse della Regione Lombardia (la quale, individuando a fondamento del proprio ricorso, non tanto un proprio interesse, quanto un interesse del Nord del Paese, contrapposto a quello del Centro e del Sud, esorbita dall'ambito strettamente territoriale della rappresentanza politica regionale); sicche', una volta esclusa la configurabilita' di un interesse che si puntualizzi nella Regione ricorrente, la dimensione degli interessi giustiziabili non riguarda, nella specie, attribuzioni costituzionali, ma soltanto quella delle situazioni soggettive dei privati coinvolti dal provvedimento plurimo.
- S. nn. 162/1990, 458 e 497/1993, 419/1995.
Atti oggetto del giudizio
decreto ministro delle risorse agric.,alim. e for.
27/02/1997
n. 0
art. 0
co. 0
regolamento CEE
30/06/1981
n. 1785
art. 0
co. 0
regolamento CEE
26/01/1982
n. 193
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 43
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte