Sentenza 48/2025 (ECLI:IT:COST:2025:48)
Massima numero 46734
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  12/03/2025;  Decisione del  12/03/2025
Deposito del 17/04/2025; Pubblicazione in G. U. 23/04/2025
Massime associate alla pronuncia:  46735  46736  46737  46738  46739


Titolo
Salute (tutela della) - In genere - Norme della Regione Puglia - Programma di vaccinazione anti-papilloma virus umano (HPV) - Percorsi d'istruzione per la fascia di età 11-25 anni - Iscrizione previa presentazione, salvo formale rifiuto, di un documento attestante la somministrazione del vaccino, l'avvio del programma, il suo rifiuto ovvero l'avvenuto espletamento del colloquio informativo sui suoi benefici - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Difetto di sufficiente motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 230001).

Testo

È dichiarata inammissibile, perché priva di sufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., dell’art. 1 della legge reg. Puglia n. 22 del 2024 che, nel modificare la legge reg. Puglia n. 1 del 2024, vi inserisce l’art. 4-bis ai sensi del quale l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto, alla presentazione di un documento attestante, alternativamente: la somministrazione del vaccino anti-HPV, l’avvio del programma di somministrazione, il rifiuto di quest’ultima o l’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del detto vaccino. Il ricorrente, richiamando le norme del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, che determina i LEA, e il contenuto del PNPV 2023-2025, non spiega perché la disposizione impugnata inciderebbe sulla loro attuazione, affermandone l’interferenza in modo apodittico; sarebbe stata necessaria un’argomentazione dal momento che detta disposizione, invece, mira ad agevolare l’erogazione del vaccino anti-HPV, che rappresenta un LEA, risultando, peraltro, coerente con gli indirizzi statali. (Precedenti: S. 133/2024 - mass. 46294; S. 95/2024 - mass. 46134; S. 181/2023; S. 155/2023 – m230001ass. 45751; S. 125/2023 - mass. 45698).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  30/05/2024  n. 22  art. 1  co. 

legge della Regione Puglia  16/02/2024  n. 1  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte