Sentenza 428/1999 (ECLI:IT:COST:1999:428)
Massima numero 25025
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
08/11/1999; Decisione del
08/11/1999
Deposito del 19/11/1999; Pubblicazione in G. U. 24/11/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 428/99. PROCESSO PENALE - ASSUNZIONE DELLE PROVE - ESAME DEL COIMPUTATO E DELL'IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO SU CIRCOSTANZE CONCERNENTI LA RESPONSABILITA' DI ALTRI - FACOLTA' DELLE PARTI DI CHIEDERE L'INCIDENTE PROBATORIO, IN SEGUITO ALLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 267 DEL 1997 ALL'ART. 392 COD. PROC. PEN., ANCHE IN MANCANZA DELLE PARTICOLARI CONDIZIONI, IMPEDITIVE DEL RINVIO DELL'ESAME AL DIBATTIMENTO, GIA' RICHIESTE IN PRECEDENZA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA - DENUNCIATA INCIDENZA, ALTRESI', SUL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ININFLUENZA SULLE QUESTIONI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 361 DEL 1998 SULL'ART. 513 COD. PROC. PEN. - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE A 'TERTIUM COMPARATIONIS' LA DISCIPLINA PIU' RESTRITTIVA PREVISTA PER I TESTIMONI - MANCATA CONSIDERAZIONE, DA PARTE DEI GIUDICI RIMETTENTI, DELLE FACOLTA' DIFENSIVE SPETTANTI AL RIGUARDO ALLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI - NON FONDATEZZA.
SENT. 428/99. PROCESSO PENALE - ASSUNZIONE DELLE PROVE - ESAME DEL COIMPUTATO E DELL'IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO SU CIRCOSTANZE CONCERNENTI LA RESPONSABILITA' DI ALTRI - FACOLTA' DELLE PARTI DI CHIEDERE L'INCIDENTE PROBATORIO, IN SEGUITO ALLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE N. 267 DEL 1997 ALL'ART. 392 COD. PROC. PEN., ANCHE IN MANCANZA DELLE PARTICOLARI CONDIZIONI, IMPEDITIVE DEL RINVIO DELL'ESAME AL DIBATTIMENTO, GIA' RICHIESTE IN PRECEDENZA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA - DENUNCIATA INCIDENZA, ALTRESI', SUL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ININFLUENZA SULLE QUESTIONI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 361 DEL 1998 SULL'ART. 513 COD. PROC. PEN. - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE A 'TERTIUM COMPARATIONIS' LA DISCIPLINA PIU' RESTRITTIVA PREVISTA PER I TESTIMONI - MANCATA CONSIDERAZIONE, DA PARTE DEI GIUDICI RIMETTENTI, DELLE FACOLTA' DIFENSIVE SPETTANTI AL RIGUARDO ALLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI - NON FONDATEZZA.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 392, comma 1, lettere c) e d), cod. proc. pen., nella parte in cui - riguardo all'assunzione in incidente probatorio dell'esame del coimputato e dell'imputato in procedimento connesso su circostanze concernenti la responsabilita' di altri - in seguito alle innovazioni introdotte dall'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 267, consente alle parti di richiederlo anche in mancanza delle condizioni (fondato motivo di ritenere l'esame non rinviabile al dibattimento per infermita' o altro grave impedimento, o per esposizione a violenza, minaccia od offerta o promessa di danaro od altra utilita') gia' in precedenza richieste anche per essi - con il rinvio, 'in parte qua' ora eliminato, alle lettere a) e b) - come per i testimoni. Infatti, anche se tale ampliamento della possibilita' di ricorso all'incidente probatorio nell'ipotesi 'de qua', e' correlato al piu' restrittivo regime di utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni rese dai soggetti su indicati nel corso delle indagini preliminari sul fatto altrui, contestualmente previsto dall'art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in seguito alle modifiche anche ad esso apportate dalla stessa legge n. 267 del 1997, e' da escludersi che l'intervento additivo successivamente operato su questo articolo con la sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998 - con l'estendere al dichiarante che si avvalga, nel dibattimento, della facolta' di non rispondere, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., per i testimoni - abbia reso irragionevole la deroga, disposta dalla norma impugnata col consentire l'assunzione della prova prima del dibattimento, ai principi di immediatezza e di oralita' che caratterizzano quest'ultimo, giacche' - a parte che la sentenza n. 361 del 1998 non ha in alcun modo inciso sull'istituto dell'incidente probatorio - la deroga rimane pur sempre giustificata dalle particolarita' della prova in questione. Cosi' come e' da escludersi che la diversita' di trattamento tra il coimputato e l'imputato in procedimento connesso, da una parte, e i testimoni, dall'altra, possa ritenersi lesiva del principio di eguaglianza, dato che i primi, a differenza dei secondi, anche quando sono chiamati a deporre su fatti concernenti la responsabilita' di altri, non sono soggetti all'obbligo del giuramento ne' possono incorrere, assistiti come sono dal diritto al silenzio, nel delitto di falsa testimonianza. A loro volta, le censure di violazione del diritto di difesa si dimostrano frutto di un'insufficiente valutazione delle possibilita' connesse all'esercizio di tale diritto nelle varie fasi del processo, in quanto, nel formularle, i giudici 'a quibus' non considerano che la persona sottoposta alle indagini - che anch'essa puo' richiedere l'incidente probatorio, al pari del pubblico ministero - ha facolta' - ove l'incidente probatorio venga richiesto nel corso delle indagini preliminari - di avere anticipatamente cognizione delle dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare (art. 398, comma 3, cod. proc. pen.) e - se l'incidente venga chiesto durante l'udienza preliminare - di prendere visione, a norma dell'art. 419, commi 2 e 3, cod. proc. pen., e 131 disp. att., del complesso degli atti delle indagini preliminari. Mentre e' comunque assorbente il rilievo che - contrariamente all'assunto dei rimettenti - l'incidente probatorio non preclude la facolta' delle parti di richiedere successivamente l'esame, con larghi margini per contestazioni, anche nel dibattimento.
- V. S. n. 361/1998 (gia' citata nel testo).
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 392, comma 1, lettere c) e d), cod. proc. pen., nella parte in cui - riguardo all'assunzione in incidente probatorio dell'esame del coimputato e dell'imputato in procedimento connesso su circostanze concernenti la responsabilita' di altri - in seguito alle innovazioni introdotte dall'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 267, consente alle parti di richiederlo anche in mancanza delle condizioni (fondato motivo di ritenere l'esame non rinviabile al dibattimento per infermita' o altro grave impedimento, o per esposizione a violenza, minaccia od offerta o promessa di danaro od altra utilita') gia' in precedenza richieste anche per essi - con il rinvio, 'in parte qua' ora eliminato, alle lettere a) e b) - come per i testimoni. Infatti, anche se tale ampliamento della possibilita' di ricorso all'incidente probatorio nell'ipotesi 'de qua', e' correlato al piu' restrittivo regime di utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni rese dai soggetti su indicati nel corso delle indagini preliminari sul fatto altrui, contestualmente previsto dall'art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in seguito alle modifiche anche ad esso apportate dalla stessa legge n. 267 del 1997, e' da escludersi che l'intervento additivo successivamente operato su questo articolo con la sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998 - con l'estendere al dichiarante che si avvalga, nel dibattimento, della facolta' di non rispondere, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., per i testimoni - abbia reso irragionevole la deroga, disposta dalla norma impugnata col consentire l'assunzione della prova prima del dibattimento, ai principi di immediatezza e di oralita' che caratterizzano quest'ultimo, giacche' - a parte che la sentenza n. 361 del 1998 non ha in alcun modo inciso sull'istituto dell'incidente probatorio - la deroga rimane pur sempre giustificata dalle particolarita' della prova in questione. Cosi' come e' da escludersi che la diversita' di trattamento tra il coimputato e l'imputato in procedimento connesso, da una parte, e i testimoni, dall'altra, possa ritenersi lesiva del principio di eguaglianza, dato che i primi, a differenza dei secondi, anche quando sono chiamati a deporre su fatti concernenti la responsabilita' di altri, non sono soggetti all'obbligo del giuramento ne' possono incorrere, assistiti come sono dal diritto al silenzio, nel delitto di falsa testimonianza. A loro volta, le censure di violazione del diritto di difesa si dimostrano frutto di un'insufficiente valutazione delle possibilita' connesse all'esercizio di tale diritto nelle varie fasi del processo, in quanto, nel formularle, i giudici 'a quibus' non considerano che la persona sottoposta alle indagini - che anch'essa puo' richiedere l'incidente probatorio, al pari del pubblico ministero - ha facolta' - ove l'incidente probatorio venga richiesto nel corso delle indagini preliminari - di avere anticipatamente cognizione delle dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare (art. 398, comma 3, cod. proc. pen.) e - se l'incidente venga chiesto durante l'udienza preliminare - di prendere visione, a norma dell'art. 419, commi 2 e 3, cod. proc. pen., e 131 disp. att., del complesso degli atti delle indagini preliminari. Mentre e' comunque assorbente il rilievo che - contrariamente all'assunto dei rimettenti - l'incidente probatorio non preclude la facolta' delle parti di richiedere successivamente l'esame, con larghi margini per contestazioni, anche nel dibattimento.
- V. S. n. 361/1998 (gia' citata nel testo).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 392
co. 1
codice di procedura penale
n. 0
art. 392
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte