Ordinanza 429/1999 (ECLI:IT:COST:1999:429)
Massima numero 25012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
08/11/1999; Decisione del
08/11/1999
Deposito del 19/11/1999; Pubblicazione in G. U. 24/11/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 429/99. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - DURATA MASSIMA - LIMITE COMPLESSIVO E LIMITE DI FASE - IPOTESI DI DECORRENZA 'EX NOVO' DEI TERMINI IN SEGUITO A REGRESSIONE DEL PROCEDIMENTO O RINVIO AD ALTRO GIUDICE - PERDITA DI EFFICACIA DELLA MISURA SOLO NEL CASO DI SUPERAMENTO DEL TERMINE DI DURATA COMPLESSIVO E NON ANCHE NEL CASO DI SUPERAMENTO DEL DOPPIO DEL TERMINE DI FASE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEI CASI DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DI CUSTODIA DI CUI ALL'ART. 304, COMMA 6, COD. PROC. PEN. - QUESTIONE GIA' DECISA CON SENTENZA "INTERPRETATIVA" N. 292/98 - NON CONCLUDENZA DEI CONTRARI ARGOMENTI ADDOTTI DAI GIUDICI 'A QUIBUS' - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 429/99. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - DURATA MASSIMA - LIMITE COMPLESSIVO E LIMITE DI FASE - IPOTESI DI DECORRENZA 'EX NOVO' DEI TERMINI IN SEGUITO A REGRESSIONE DEL PROCEDIMENTO O RINVIO AD ALTRO GIUDICE - PERDITA DI EFFICACIA DELLA MISURA SOLO NEL CASO DI SUPERAMENTO DEL TERMINE DI DURATA COMPLESSIVO E NON ANCHE NEL CASO DI SUPERAMENTO DEL DOPPIO DEL TERMINE DI FASE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEI CASI DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DI CUSTODIA DI CUI ALL'ART. 304, COMMA 6, COD. PROC. PEN. - QUESTIONE GIA' DECISA CON SENTENZA "INTERPRETATIVA" N. 292/98 - NON CONCLUDENZA DEI CONTRARI ARGOMENTI ADDOTTI DAI GIUDICI 'A QUIBUS' - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio termine di fase, allorche' si verifichi la situazione descritta nel comma 2 dello stesso art. 303, in quanto - posto che identica questione e' stata gia' dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione con sentenza n. 292 del 1998 - non sono stati addotti argomenti di concludenza tale da indurre a mutare le affermazioni poste a fondamento della predetta sentenza.
- S. n. 292/1998.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio termine di fase, allorche' si verifichi la situazione descritta nel comma 2 dello stesso art. 303, in quanto - posto che identica questione e' stata gia' dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione con sentenza n. 292 del 1998 - non sono stati addotti argomenti di concludenza tale da indurre a mutare le affermazioni poste a fondamento della predetta sentenza.
- S. n. 292/1998.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 303
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte