Ordinanza 431/1999 (ECLI:IT:COST:1999:431)
Massima numero 25014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
08/11/1999; Decisione del
08/11/1999
Deposito del 19/11/1999; Pubblicazione in G. U. 24/11/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 431/99. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICE CHE, IN PRECEDENTE PROCEDIMENTO CIVILE RIGUARDANTE IL MEDESIMO FATTO STORICO, SI SIA PRONUNCIATO IN ORDINE ALLA RESPONSABILITA' DELL'ATTUALE IMPUTATO (NELLA SPECIE: MORTE INTERVENUTA A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL LAVORO) - INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE LO STESSO FATTO IN SEDE PENALE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI IMPARZIALITA' DELL'ORGANO GIUDICANTE - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE DELLA LEGGE DI DELEGA - INAPPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - APPLICABILITA' DEGLI ISTITUTI DELL'ASTENSIONE E DELLA RICUSAZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 431/99. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICE CHE, IN PRECEDENTE PROCEDIMENTO CIVILE RIGUARDANTE IL MEDESIMO FATTO STORICO, SI SIA PRONUNCIATO IN ORDINE ALLA RESPONSABILITA' DELL'ATTUALE IMPUTATO (NELLA SPECIE: MORTE INTERVENUTA A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL LAVORO) - INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE LO STESSO FATTO IN SEDE PENALE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI IMPARZIALITA' DELL'ORGANO GIUDICANTE - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE DELLA LEGGE DI DELEGA - INAPPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - APPLICABILITA' DEGLI ISTITUTI DELL'ASTENSIONE E DELLA RICUSAZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 (in relazione all'art. 2, nn. 67 e 103, l. 6 febbraio 1987, n. 81), Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di un precedente giudizio di responsabilita' riguardante il medesimo fatto storico attribuito all'imputato, gia' riconosciuto la sussistenza del reato, in quanto e' stato piu' volte affermato che, nell'ambito dei rapporti tra gli istituti apprestati dal codice di rito a garanzia dell'imparzialita' del giudice, l'art. 34 fa riferimento alle situazioni in cui i termini della relazione di incompatibilita' intercorrono all'interno del medesimo procedimento, o comunque nell'ambito di una vicenda processuale sostanzialmente unitaria riguardante la medesima regiudicanda, mentre i casi in cui la funzione pregiudicante e' espressa fuori del procedimento rientrano nella sfera di applicazione della astensione e della ricusazione; ed in quanto, nel caso di specie, la supposta funzione pregiudicante risulta espressa in un diverso procedimento, di natura civile, avente quindi oggetto non assimilabile a quello penale, per di piu' riguardante l'accertamento della responsabilita' di un soggetto diverso da quello che figura come imputato nel procedimento 'a quo'.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 (in relazione all'art. 2, nn. 67 e 103, l. 6 febbraio 1987, n. 81), Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di un precedente giudizio di responsabilita' riguardante il medesimo fatto storico attribuito all'imputato, gia' riconosciuto la sussistenza del reato, in quanto e' stato piu' volte affermato che, nell'ambito dei rapporti tra gli istituti apprestati dal codice di rito a garanzia dell'imparzialita' del giudice, l'art. 34 fa riferimento alle situazioni in cui i termini della relazione di incompatibilita' intercorrono all'interno del medesimo procedimento, o comunque nell'ambito di una vicenda processuale sostanzialmente unitaria riguardante la medesima regiudicanda, mentre i casi in cui la funzione pregiudicante e' espressa fuori del procedimento rientrano nella sfera di applicazione della astensione e della ricusazione; ed in quanto, nel caso di specie, la supposta funzione pregiudicante risulta espressa in un diverso procedimento, di natura civile, avente quindi oggetto non assimilabile a quello penale, per di piu' riguardante l'accertamento della responsabilita' di un soggetto diverso da quello che figura come imputato nel procedimento 'a quo'.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 34
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n. 67
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n. 103