Sentenza 432/1999 (ECLI:IT:COST:1999:432)
Massima numero 25039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
11/11/1999; Decisione del
11/11/1999
Deposito del 23/11/1999; Pubblicazione in G. U. 01/12/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 432/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI DI ANZIANITA' - PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 31 DICEMBRE 1975 - PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATO CHE ABBIA GIA' CONSEGUITO LA PRESCRITTA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MINIMA - RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO - IMPOSSIBILITA' DI LIQUIDARE LA PENSIONE IN MISURA INFERIORE A QUELLA CALCOLATA SULLA BASE DELLA SOLA CONTRIBUZIONE MINIMA - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI ADEGUATEZZA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI DEDOTTI.
SENT. 432/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI DI ANZIANITA' - PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 31 DICEMBRE 1975 - PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATO CHE ABBIA GIA' CONSEGUITO LA PRESCRITTA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MINIMA - RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO - IMPOSSIBILITA' DI LIQUIDARE LA PENSIONE IN MISURA INFERIORE A QUELLA CALCOLATA SULLA BASE DELLA SOLA CONTRIBUZIONE MINIMA - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI ADEGUATEZZA DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI DEDOTTI.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 14, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui non prevede, nel caso di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia gia' conseguito la prescritta anzianita' contributiva minima, che la pensione di anzianita' non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima. Infatti - posto che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento, con la conseguenza che il contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., sotto il profilo della violazione dei criteri, rispettivamente, della ragionevolezza e dell'adeguatezza, sussiste solo quando ad un maggiore apporto contributivo successivo al perfezionamento dell'anzianita' minima contributiva corrisponda una riduzione della pensione maturata sulla base della precedente contribuzione; e che detti principi valgono pienamente con riguardo alla contribuzione successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo -, la normativa denunciata (precedente a quella del 1982, gia' dichiarata incostituzionale sotto il medesimo profilo) non si sottrae alla censura di illegittimita' costituzionale dedotta con riguardo ai predetti parametri costituzionali, mancando in essa una clausola di salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell'anzianita' minima contributiva, che <>; restando assorbito ogni altro prospettato profilo di illegittimita' costituzionale sul punto.
- Cfr. S. nn. 574/1987, 822/1988, 307/1989, 428/1992, 264/1994, 388/1995, 427/1997, 201/1999.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 14, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui non prevede, nel caso di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia gia' conseguito la prescritta anzianita' contributiva minima, che la pensione di anzianita' non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima. Infatti - posto che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento, con la conseguenza che il contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., sotto il profilo della violazione dei criteri, rispettivamente, della ragionevolezza e dell'adeguatezza, sussiste solo quando ad un maggiore apporto contributivo successivo al perfezionamento dell'anzianita' minima contributiva corrisponda una riduzione della pensione maturata sulla base della precedente contribuzione; e che detti principi valgono pienamente con riguardo alla contribuzione successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo -, la normativa denunciata (precedente a quella del 1982, gia' dichiarata incostituzionale sotto il medesimo profilo) non si sottrae alla censura di illegittimita' costituzionale dedotta con riguardo ai predetti parametri costituzionali, mancando in essa una clausola di salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell'anzianita' minima contributiva, che <
- Cfr. S. nn. 574/1987, 822/1988, 307/1989, 428/1992, 264/1994, 388/1995, 427/1997, 201/1999.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/04/1969
n. 153
art. 14
co. 3
legge
03/06/1975
n. 160
art. 26
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Costituzione
art. 35
co. 1
Altri parametri e norme interposte