Sentenza 433/1999 (ECLI:IT:COST:1999:433)
Massima numero 25040
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  11/11/1999;  Decisione del  11/11/1999
Deposito del 23/11/1999; Pubblicazione in G. U. 01/12/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 433/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - FONDO DI PREVIDENZA GESTITO DALL'ENASARCO - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - PENSIONI DI VECCHIAIA - PROSECUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATO CHE ABBIA GIA' CONSEGUITO LA PRESCRITTA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MINIMA - IMPOSSIBILITA' DI LIQUIDARE LA PENSIONE IN MISURA INFERIORE A QUELLA CALCOLATA SULLA BASE DELLA SOLA CONTRIBUZIONE MINIMA - OMESSA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA TUTELA PREVIDENZIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., gli artt. 10 e 37 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia gia' conseguito la prescritta anzianita' contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima. Infatti, posto che la Corte ha gia' affermato che, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento, siffatto principio vale anche per la normativa denunciata, nella quale non e' rinvenibile una clausola di salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell'anzianita' minima contributiva, che <>, non avendo alcun rilievo la circostanza che il requisito contributivo minimo sia stato nella specie raggiunto con il versamento di contributi non solo obbligatori, ma anche volontari, ne' la peculiarita' del trattamento previdenziale a carico del fondo gestito dall'ENASARCO. Resta fermo, tuttavia - secondo quanto precisato dalla Corte - che la salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell'anzianita' contributiva minima comporta unicamente l'attribuzione all'assicurato della facolta' di optare per il periodo di contribuzione a lui piu' favorevole, senza possibilita', dunque, di sommare a questo gli eventuali altri vantaggi derivanti dalla successiva contribuzione.

- Cfr. S. nn. 307/1989, 428/1992, 264/1994, 388/1995, 427/1997, 201/1999.

Atti oggetto del giudizio

legge  02/02/1973  n. 12  art. 10  co. 0

legge  02/02/1973  n. 12  art. 37  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte