Ordinanza 434/1999 (ECLI:IT:COST:1999:434)
Massima numero 25016
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
11/11/1999; Decisione del
11/11/1999
Deposito del 23/11/1999; Pubblicazione in G. U. 01/12/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 434/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI STATALI - INDENNITA' DI BUONUSCITA - RITENUTA ATTRIBUZIONE, IN CASO DI MORTE DEL DIPENDENTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO, IN ASSENZA DI CONIUGE SUPERSTITE, ORFANI E GENITORI, A FRATELLI E SORELLE DEL 'DE CUIUS', ANCHE SE NON VIVENTI A SUO CARICO, CON CONSEGUENTE PREFERENZA PER QUESTI ULTIMI, NELL'ORDINE DEGLI AVENTI DIRITTO, RISPETTO AD EVENTUALI EREDI TESTAMENTARI - ASSERITA NON GIUSTIFICATA PREVALENZA, NELL'IPOTESI 'DE QUA', DEI FINI DI SOLIDARIETA' FAMILIARE SUL CARATTERE RETRIBUTIVO DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA - DENUNCIATA DEVIAZIONE, INOLTRE, DAI PRINCIPI STABILITI IN MATERIA DAL CODICE CIVILE NELLA DISCIPLINA PREVISTA PER I DIPENDENTI PRIVATI - MANCATA CONSIDERAZIONE, NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE, DI GIA' INTERVENUTA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, 'IN PARTE QUA', DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 434/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI STATALI - INDENNITA' DI BUONUSCITA - RITENUTA ATTRIBUZIONE, IN CASO DI MORTE DEL DIPENDENTE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO, IN ASSENZA DI CONIUGE SUPERSTITE, ORFANI E GENITORI, A FRATELLI E SORELLE DEL 'DE CUIUS', ANCHE SE NON VIVENTI A SUO CARICO, CON CONSEGUENTE PREFERENZA PER QUESTI ULTIMI, NELL'ORDINE DEGLI AVENTI DIRITTO, RISPETTO AD EVENTUALI EREDI TESTAMENTARI - ASSERITA NON GIUSTIFICATA PREVALENZA, NELL'IPOTESI 'DE QUA', DEI FINI DI SOLIDARIETA' FAMILIARE SUL CARATTERE RETRIBUTIVO DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA - DENUNCIATA DEVIAZIONE, INOLTRE, DAI PRINCIPI STABILITI IN MATERIA DAL CODICE CIVILE NELLA DISCIPLINA PREVISTA PER I DIPENDENTI PRIVATI - MANCATA CONSIDERAZIONE, NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE, DI GIA' INTERVENUTA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, 'IN PARTE QUA', DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), denunciato in quanto, ad avviso del giudice 'a quo', prevederebbe che, in caso di morte del dipendente statale in attivita' di servizio, l'indennita' di buonuscita competa - in assenza di coniuge superstite, orfani e genitori - ai fratelli e alle sorelle del 'de cuius', anche se non viventi a suo carico. Con la sentenza della Corte costituzionale - ignorata dall'autorita' rimettente - n. 247 del 1997, infatti, la disposizione impugnata, nella parte suddetta, e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima e pertanto non vive piu' nell'ordinamento giuridico, con la conseguenza che, in mancanza della condizione della vivenza a carico, i fratelli e le sorelle non possono piu', in forza di essa - come si e' lamentato nel caso di specie - essere preferiti, nell'ordine degli aventi diritto, ad eventuali eredi testamentari.
- V. S. n. 247/1997 (gia' citata nel testo) ed inoltre S. n. 106/1996.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), denunciato in quanto, ad avviso del giudice 'a quo', prevederebbe che, in caso di morte del dipendente statale in attivita' di servizio, l'indennita' di buonuscita competa - in assenza di coniuge superstite, orfani e genitori - ai fratelli e alle sorelle del 'de cuius', anche se non viventi a suo carico. Con la sentenza della Corte costituzionale - ignorata dall'autorita' rimettente - n. 247 del 1997, infatti, la disposizione impugnata, nella parte suddetta, e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima e pertanto non vive piu' nell'ordinamento giuridico, con la conseguenza che, in mancanza della condizione della vivenza a carico, i fratelli e le sorelle non possono piu', in forza di essa - come si e' lamentato nel caso di specie - essere preferiti, nell'ordine degli aventi diritto, ad eventuali eredi testamentari.
- V. S. n. 247/1997 (gia' citata nel testo) ed inoltre S. n. 106/1996.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/12/1973
n. 1032
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte