Ordinanza 435/1999 (ECLI:IT:COST:1999:435)
Massima numero 25026
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  11/11/1999;  Decisione del  11/11/1999
Deposito del 23/11/1999; Pubblicazione in G. U. 01/12/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 435/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI PREVIDENZIALI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - RIMBORSO DI SOMME MATURATE IN APPLICAZIONE DI SENTENZE COSTITUZIONALI - CONDIZIONI, MODALITA' E PROCEDURE - ESCLUSIONE DEGLI INTERESSI E DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI IN SEI ANNUALITA' E MEDIANTE L'EMISSIONE DI TITOLI DI STATO - LIMITAZIONE DEL DIRITTO AI SOLI SUPERSTITI AVENTI TITOLO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - ESTINZIONE DEI GIUDIZI PENDENTI E PERDITA DI EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI NON ANCORA PASSATI IN GIUDICATO - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, NONCHE' COMPRESSIONE DELLE FUNZIONI GIURISDIZIONALE E LEGISLATIVA, CON VIOLAZIONE INOLTRE DELL'OBBLIGO DI INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA DI NUOVE SPESE - NORMATIVA SOPRAVVENUTA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI SOLLEVATE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.

Testo
Deve ordinarsi la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 25, 70, 72, 77, 81, 94, 101, 102, 104, 113 e 136 Cost., nei confronti dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernenti le condizioni, le modalita' e le procedure per il rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto, in base alla ricostruzione e per l'integrazione dei rispettivi trattamenti pensionistici, in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 495 del 1993 e 240 del 1994. La normativa denunciata, infatti, e' stata, successivamente alla proposizione dei promossi incidenti, in vari punti modificata, anzitutto dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140) - che e' intervenuto sul censurato meccanismo di rimborso mediante emissione di titoli di Stato, prevedendo in suo luogo il pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali - e dalla legge 23 dicembre 1998, n. 48 - che a sua volta ha previsto (art. 36, comma 1) l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo di interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995, e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati (art. 36, comma 2) degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di quest'ultimo sia avvenuto prima del 30 marzo 1996, ed ha inoltre precisato (art. 73, comma 4) la portata applicativa della c.d. clausola contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti da essa fatti salvi va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia - e pertanto e' necessario che nei processi di provenienza si proceda ad una nuova valutazione, alla stregua delle indicate innovazioni, della rilevanza delle formulate censure.

- Nello stesso senso, riguardo ad identiche o analoghe questioni, O. nn. 31/1999, 303/1999 e 306/1999.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1996  n. 662  art. 1  co. 181

legge  23/12/1996  n. 662  art. 1  co. 182

legge  23/12/1996  n. 662  art. 1  co. 183

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 94

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte