Sentenza 436/1999 (ECLI:IT:COST:1999:436)
Massima numero 25027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
22/11/1999; Decisione del
22/11/1999
Deposito del 01/12/1999; Pubblicazione in G. U. 09/12/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 436/99. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - REVOCA DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - EFFETTO PRECLUSIVO ALLA CONCESSIONE DI ALTRI BENEFICI (NELLA SPECIE: PERMESSO PREMIO) - APPLICABILITA' AI CONDANNATI MINORENNI - PRETESA LESIONE DEI PRINCIPI DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA E DI PROTEZIONE DELL'INFANZIA E DELLA GIOVENTU'- CONTRASTO CON IL CRITERIO, COSTITUZIONALMENTE VINCOLANTE, CHE ESCLUDE RIGIDI AUTOMATISMI NELL'APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DI MINORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - CONSEGUENZE APPLICATIVE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE.
SENT. 436/99. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - REVOCA DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - EFFETTO PRECLUSIVO ALLA CONCESSIONE DI ALTRI BENEFICI (NELLA SPECIE: PERMESSO PREMIO) - APPLICABILITA' AI CONDANNATI MINORENNI - PRETESA LESIONE DEI PRINCIPI DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA E DI PROTEZIONE DELL'INFANZIA E DELLA GIOVENTU'- CONTRASTO CON IL CRITERIO, COSTITUZIONALMENTE VINCOLANTE, CHE ESCLUDE RIGIDI AUTOMATISMI NELL'APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DI MINORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - CONSEGUENZE APPLICATIVE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 27, comma terzo, e 31, comma secondo, Cost. (anche in relazione alla dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1959 ed alla Convenzione sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con la l. 27 maggio 1991, n. 176, art. 40), l'art. 58-'quater', comma 2, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui si riferisce ai minorenni. Infatti - posto che il disposto dei commi 2 e 3 della disposizione impugnata stabiliscono che al detenuto, al quale sia stata revocata una misura alternativa (affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare, semiliberta'), non possono essere concessi, per un periodo di tre anni dalla emissione del provvedimento di revoca, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova "ordinario", la detenzione domiciliare e la semiliberta'; e che la Corte ha dovuto piu' volte censurare, nella parte in cui si applicavano indiscriminatamente anche ai detenuti minorenni, norme dell'ordinamento penitenziario, o di altre leggi, che stabilivano specifiche preclusioni alla concessione di benefici penitenziari o di sanzioni alternative, in quanto, per detta parte, esse apparivano in contrasto con i principi costituzionali in tema di applicazione e di esecuzione delle pene e delle misure restrittive nei confronti dei minori, che, nelle situazioni prese in esame, esigevano una disciplina fondata su valutazioni flessibili e individualizzate circa la idoneita' e la opportunita' delle diverse misure per perseguire i fini di risocializzazione del condannato minore, nel rispetto delle specifiche caratteristiche della sua personalita' - un divieto generalizzato e automatico, di durata triennale, di concessione di tutti i benefici penitenziari elencati, in conseguenza della revoca di una qualunque delle misure alternative dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semiliberta', contrasta con il criterio, costituzionalmente vincolante, che esclude siffatti rigidi automatismi, e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata e caso per caso, in presenza delle condizioni generali costituenti i presupposti per l'applicazione della misura, della idoneita' di questa a conseguire le preminenti finalita' di risocializzazione che debbono presiedere all'esecuzione penale minorile. (Una volta caduto, 'in parte qua', il comma 2, il successivo comma 3, pure compreso nell'oggetto della questione, ma che si limita a fissare la durata della preclusione prevista dai commi 1 e 2, sopravvive con un contenuto non piu' riferibile alla preclusione di cui al comma 2 nei confronti dei minori).
- S. nn. 125/1992, 168/1994, 107, 109 e 403/1997, 16, 324 e 450/1998.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 27, comma terzo, e 31, comma secondo, Cost. (anche in relazione alla dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1959 ed alla Convenzione sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con la l. 27 maggio 1991, n. 176, art. 40), l'art. 58-'quater', comma 2, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui si riferisce ai minorenni. Infatti - posto che il disposto dei commi 2 e 3 della disposizione impugnata stabiliscono che al detenuto, al quale sia stata revocata una misura alternativa (affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare, semiliberta'), non possono essere concessi, per un periodo di tre anni dalla emissione del provvedimento di revoca, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova "ordinario", la detenzione domiciliare e la semiliberta'; e che la Corte ha dovuto piu' volte censurare, nella parte in cui si applicavano indiscriminatamente anche ai detenuti minorenni, norme dell'ordinamento penitenziario, o di altre leggi, che stabilivano specifiche preclusioni alla concessione di benefici penitenziari o di sanzioni alternative, in quanto, per detta parte, esse apparivano in contrasto con i principi costituzionali in tema di applicazione e di esecuzione delle pene e delle misure restrittive nei confronti dei minori, che, nelle situazioni prese in esame, esigevano una disciplina fondata su valutazioni flessibili e individualizzate circa la idoneita' e la opportunita' delle diverse misure per perseguire i fini di risocializzazione del condannato minore, nel rispetto delle specifiche caratteristiche della sua personalita' - un divieto generalizzato e automatico, di durata triennale, di concessione di tutti i benefici penitenziari elencati, in conseguenza della revoca di una qualunque delle misure alternative dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semiliberta', contrasta con il criterio, costituzionalmente vincolante, che esclude siffatti rigidi automatismi, e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata e caso per caso, in presenza delle condizioni generali costituenti i presupposti per l'applicazione della misura, della idoneita' di questa a conseguire le preminenti finalita' di risocializzazione che debbono presiedere all'esecuzione penale minorile. (Una volta caduto, 'in parte qua', il comma 2, il successivo comma 3, pure compreso nell'oggetto della questione, ma che si limita a fissare la durata della preclusione prevista dai commi 1 e 2, sopravvive con un contenuto non piu' riferibile alla preclusione di cui al comma 2 nei confronti dei minori).
- S. nn. 125/1992, 168/1994, 107, 109 e 403/1997, 16, 324 e 450/1998.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 31
co. 2
Altri parametri e norme interposte
dichiarazione ONU diritti del fanciullo 20/11/1959
n. 0
art. 0
convenzione di New York 20/11/1989
n. 0
art. 0
legge 27/05/1991
n. 176
art. 40