Ordinanza 437/1999 (ECLI:IT:COST:1999:437)
Massima numero 25032
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
22/11/1999; Decisione del
22/11/1999
Deposito del 01/12/1999; Pubblicazione in G. U. 09/12/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 437/99. IMPIEGO PUBBLICO - SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITA' - COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA - NOMINA DI CINQUE PRESIDENTI ESTERNI, IN BASE A NORMA DI DECRETO LEGISLATIVO, IN CASO DI DISACCORDO TRA I RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE E I RAPPRESENTATI DELL'AMMINISTRAZIONE, DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI IL COLLEGIO ARBITRALE HA SEDE - RILEVATA MANCANZA, AL RIGUARDO, DI PREVISIONI DELLA LEGGE DI DELEGA - DENUNCIATO CONTRASTO, ALTRESI', CON IL PRINCIPIO DELLA INDIPENDENZA DEI GIUDICI - QUESTIONE SOLLEVATA DA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, MA NELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI NON GIURISDIZIONALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 437/99. IMPIEGO PUBBLICO - SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITA' - COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA - NOMINA DI CINQUE PRESIDENTI ESTERNI, IN BASE A NORMA DI DECRETO LEGISLATIVO, IN CASO DI DISACCORDO TRA I RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE E I RAPPRESENTATI DELL'AMMINISTRAZIONE, DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI IL COLLEGIO ARBITRALE HA SEDE - RILEVATA MANCANZA, AL RIGUARDO, DI PREVISIONI DELLA LEGGE DI DELEGA - DENUNCIATO CONTRASTO, ALTRESI', CON IL PRINCIPIO DELLA INDIPENDENZA DEI GIUDICI - QUESTIONE SOLLEVATA DA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, MA NELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI NON GIURISDIZIONALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - e all'art. 108 Cost., dell'art. 59, comma 8, penultimo periodo, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), il quale, riguardo alla composizione dell'ivi previsto collegio arbitrale di disciplina a cui i dipendenti pubblici possono far ricorso, stabilisce che in mancanza di accordi tra i rappresentanti dell'amministrazione e i rappresentanti dei dipendenti circa la designazione, tra persone estranee all'amministrazione, di cinque presidenti del collegio, l'amministrazione (nella specie Comune di Brancalene) ne richieda la nomina al Presidente del Tribunale di Locri). L'attivita' che si esplica in tale nomina - nel provvedere sulla richiesta della quale il Presidente del Tribunale ha nel caso promosso l'incidente di costituzionalita' - riguarda infatti l'organizzazione di un collegio destinato a decidere in merito ad una sanzione disciplinare inflitta nell'ambito del rapporto di pubblico impiego - decisione in ordine alla quale solo successivamente potra' essere esperita la tutela giurisdizionale - e pertanto costituisce esercizio di una delle funzioni amministrative che in taluni settori dell'ordinamento competono, accanto a quelle giurisdizionali, all'autorita' rimettente. Con la conseguenza che, dovendo escludersi che la questione sia stata sollevata "nel corso di un giudizio", manca un presupposto necessario perche' la Corte possa pronunciarsi su di essa. - Cfr. S. nn. 492/1991 e 212/1997, nonche' O. n. 33/1991. red.: S. Pomodoro
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - e all'art. 108 Cost., dell'art. 59, comma 8, penultimo periodo, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), il quale, riguardo alla composizione dell'ivi previsto collegio arbitrale di disciplina a cui i dipendenti pubblici possono far ricorso, stabilisce che in mancanza di accordi tra i rappresentanti dell'amministrazione e i rappresentanti dei dipendenti circa la designazione, tra persone estranee all'amministrazione, di cinque presidenti del collegio, l'amministrazione (nella specie Comune di Brancalene) ne richieda la nomina al Presidente del Tribunale di Locri). L'attivita' che si esplica in tale nomina - nel provvedere sulla richiesta della quale il Presidente del Tribunale ha nel caso promosso l'incidente di costituzionalita' - riguarda infatti l'organizzazione di un collegio destinato a decidere in merito ad una sanzione disciplinare inflitta nell'ambito del rapporto di pubblico impiego - decisione in ordine alla quale solo successivamente potra' essere esperita la tutela giurisdizionale - e pertanto costituisce esercizio di una delle funzioni amministrative che in taluni settori dell'ordinamento competono, accanto a quelle giurisdizionali, all'autorita' rimettente. Con la conseguenza che, dovendo escludersi che la questione sia stata sollevata "nel corso di un giudizio", manca un presupposto necessario perche' la Corte possa pronunciarsi su di essa. - Cfr. S. nn. 492/1991 e 212/1997, nonche' O. n. 33/1991. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2