Sentenza 74/2022 (ECLI:IT:COST:2022:74)
Massima numero 44756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
22/02/2022; Decisione del
22/02/2022
Deposito del 24/03/2022; Pubblicazione in G. U. 30/03/2022
Titolo
Legge - In genere - Configurazione degli istituti processuali - Ampia discrezionalità del legislatore - Limite - Divieto di scelte manifestamente irragionevoli o arbitrarie - Necessità di salvaguardare l'esercizio del diritto di difesa e la ragionevole durata dei processi. (Classif. 141001).
Legge - In genere - Configurazione degli istituti processuali - Ampia discrezionalità del legislatore - Limite - Divieto di scelte manifestamente irragionevoli o arbitrarie - Necessità di salvaguardare l'esercizio del diritto di difesa e la ragionevole durata dei processi. (Classif. 141001).
Testo
Nella configurazione degli istituti processuali il legislatore gode di ampia discrezionalità, censurabile soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte operate. Ciò vale anche rispetto a discipline che abbiano una funzione acceleratoria dei tempi processuali, al fine di salvaguardare il principio della ragionevole durata dei processi sancito all'unisono dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dall'art. 6, par. 1, CEDU, che costituisce condizione per garantire l'effettività - per gli imputati e i condannati, per le vittime e per l'intera collettività - di tutte le restanti garanzie del "giusto processo" e del diritto di difesa. (Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44355; S. 95/2020 - mass. 42971; S. 79/2020 - mass. 43321; S. 58/2020 - mass. 42158, S. 155/2019 - mass. 41420; S. 139/2019 - mass. 41881; S. 225/2018 - mass. 41012; S. 241/2017 - mass. 41135).
Nella configurazione degli istituti processuali il legislatore gode di ampia discrezionalità, censurabile soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte operate. Ciò vale anche rispetto a discipline che abbiano una funzione acceleratoria dei tempi processuali, al fine di salvaguardare il principio della ragionevole durata dei processi sancito all'unisono dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dall'art. 6, par. 1, CEDU, che costituisce condizione per garantire l'effettività - per gli imputati e i condannati, per le vittime e per l'intera collettività - di tutte le restanti garanzie del "giusto processo" e del diritto di difesa. (Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44355; S. 95/2020 - mass. 42971; S. 79/2020 - mass. 43321; S. 58/2020 - mass. 42158, S. 155/2019 - mass. 41420; S. 139/2019 - mass. 41881; S. 225/2018 - mass. 41012; S. 241/2017 - mass. 41135).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 6