Ordinanza 438/1999 (ECLI:IT:COST:1999:438)
Massima numero 25033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
22/11/1999; Decisione del
22/11/1999
Deposito del 01/12/1999; Pubblicazione in G. U. 09/12/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 438/99. SANITA' PUBBLICA - REGIONE LAZIO - CONTRATTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DISCIPLINA REGIONALE - DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI DOVUTI ALL'IMPRESA FORNITRICE, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, IN MISURA SUPERIORE AL TASSO LEGALE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DIFFERENZIAZIONE DI TRATTAMENTO PER UNA PARTICOLARE CATEGORIA DI CONTRAENTI, CON VIOLAZIONE, INOLTRE, DELLA RISERVA ALLO STATO DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - SOPRAVVENUTA SOPPRESSIONE, CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE, DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - OPPORTUNITA' DI NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALL'AUTORITA' RIMETTENTE.
ORD. 438/99. SANITA' PUBBLICA - REGIONE LAZIO - CONTRATTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DISCIPLINA REGIONALE - DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI DOVUTI ALL'IMPRESA FORNITRICE, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, IN MISURA SUPERIORE AL TASSO LEGALE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DIFFERENZIAZIONE DI TRATTAMENTO PER UNA PARTICOLARE CATEGORIA DI CONTRAENTI, CON VIOLAZIONE, INOLTRE, DELLA RISERVA ALLO STATO DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - SOPRAVVENUTA SOPPRESSIONE, CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE, DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - OPPORTUNITA' DI NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALL'AUTORITA' RIMETTENTE.
Testo
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., dell'art. 53 del "capitolato d'oneri per i contratti delle unita' sanitarie locali relativi all'acquisizione di beni e servizi" (Allegato B alla legge regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22, approvato con l'art. 2, comma 2, della legge medesima) denunciato in quanto, in base al rinvio, da esso disposto, agli artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, (Approvazione del capitolato d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici) come integrato dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, gli interessi dovuti dall'unita' sanitaria all'impresa fornitrice, in caso di ritardato pagamento, dovrebbero essere corrisposti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1224 del codice civile (tasso legale), in misura pari a quella prevista per gli interessi praticati dagli istituti di credito. Dopo l'emissione della ordinanza di rimessione, infatti, con la deliberazione della Giunta regionale della Regione Lazio n. 3741 del 29 luglio 1998 - adottata nell'esercizio del potere di modificare il contestato capitolo, alla stessa Giunta attribuito dall'art. 2, comma 3, della su citata legge regionale n. 22 del 1989, nel testo sostituito dalla successiva legge 31 ottobre 1996, n. 45 - la disposizione impugnata e' stata soppressa ed e' quindi opportuno che, alla luce di detta innovazione normativa, si proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio di provenienza.
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., dell'art. 53 del "capitolato d'oneri per i contratti delle unita' sanitarie locali relativi all'acquisizione di beni e servizi" (Allegato B alla legge regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22, approvato con l'art. 2, comma 2, della legge medesima) denunciato in quanto, in base al rinvio, da esso disposto, agli artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, (Approvazione del capitolato d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici) come integrato dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, gli interessi dovuti dall'unita' sanitaria all'impresa fornitrice, in caso di ritardato pagamento, dovrebbero essere corrisposti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1224 del codice civile (tasso legale), in misura pari a quella prevista per gli interessi praticati dagli istituti di credito. Dopo l'emissione della ordinanza di rimessione, infatti, con la deliberazione della Giunta regionale della Regione Lazio n. 3741 del 29 luglio 1998 - adottata nell'esercizio del potere di modificare il contestato capitolo, alla stessa Giunta attribuito dall'art. 2, comma 3, della su citata legge regionale n. 22 del 1989, nel testo sostituito dalla successiva legge 31 ottobre 1996, n. 45 - la disposizione impugnata e' stata soppressa ed e' quindi opportuno che, alla luce di detta innovazione normativa, si proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio di provenienza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
22/04/1989
n. 22
art. 53
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte