Ordinanza 440/1999 (ECLI:IT:COST:1999:440)
Massima numero 25036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  22/11/1999;  Decisione del  22/11/1999
Deposito del 01/12/1999; Pubblicazione in G. U. 09/12/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 440/99. EDILIZIA ED URBANISTICA - NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO - OPERE DERIVANTI DA INTERVENTI EDILIZI REALIZZATI ABUSIVAMENTE - OBBLIGO DI DEMOLIZIONE DELLE STESSE SOLO QUALORA "SIANO ANCHE IN CONTRASTO CON LA DISCIPLINA URBANISTICA" - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 Cost., dell'art. 92, quarto comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio) - il quale stabilisce che le opere derivanti da interventi edilizi realizzati abusivamente sono demolite soltanto qualora <> -, in quanto l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione degli elementi della fattispecie oggetto del giudizio principale ed e' del tutto priva di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, affermata apoditticamente, senza alcuna esplicitazione delle ragioni che diano conto dell'effettuata verifica di siffatto profilo preliminare.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  27/06/1985  n. 61  art. 92  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte