Ordinanza 441/1999 (ECLI:IT:COST:1999:441)
Massima numero 25035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
22/11/1999; Decisione del
22/11/1999
Deposito del 01/12/1999; Pubblicazione in G. U. 09/12/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 441/99. ESECUZIONE FORZATA IN GENERE - ESECUZIONE MEDIANTE RUOLO - APPLICABILITA', ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CANONI PER LA CONCESSIONE IN USO DI BENI DEMANIALI, DELLE NORME PREVISTE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - CONSEGUENTE PRECLUSIONE DELLA PROPONIBILITA' DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 615 A 618 COD. PROC. CIV. E DEL POTERE DEL GIUDICE DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA VIGENTE PER ALTRE ENTRATE PUBBLICHE DI NATURA, AL PARI DI QUELLE IN QUESTIONE, NON TRIBUTARIA - RILEVATA MANCANZA, ALTRESI', DEL PREMINENTE INTERESSE DELLO STATO SU CUI SI FONDANO I LIMITI DELLA TUTELA CAUTELARE DI FRONTE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - NECESSITA', IN SEGUITO AL COMPLESSIVO SOPRAVVENUTO MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO, DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALL'AUTORITA' RIMETTENTE.
ORD. 441/99. ESECUZIONE FORZATA IN GENERE - ESECUZIONE MEDIANTE RUOLO - APPLICABILITA', ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CANONI PER LA CONCESSIONE IN USO DI BENI DEMANIALI, DELLE NORME PREVISTE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - CONSEGUENTE PRECLUSIONE DELLA PROPONIBILITA' DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 615 A 618 COD. PROC. CIV. E DEL POTERE DEL GIUDICE DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA VIGENTE PER ALTRE ENTRATE PUBBLICHE DI NATURA, AL PARI DI QUELLE IN QUESTIONE, NON TRIBUTARIA - RILEVATA MANCANZA, ALTRESI', DEL PREMINENTE INTERESSE DELLO STATO SU CUI SI FONDANO I LIMITI DELLA TUTELA CAUTELARE DI FRONTE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - NECESSITA', IN SEGUITO AL COMPLESSIVO SOPRAVVENUTO MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO, DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALL'AUTORITA' RIMETTENTE.
Testo
Vanno restituiti al giudice 'a quo' gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 63, commi 1 e 4, e dell'art. 69 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657) nella parte in cui, rinviando, riguardo alla riscossione coattiva dei canoni per la concessione in uso di beni demaniali, alla procedura relativa alle imposte dirette, rendono applicabili anche per tale riscossione, gli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, i quali escludono la proponibilita' davanti all'autorita' giudiziaria delle opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 cod. proc. civ. ed attribuiscono il potere di sospendere l'esecuzione in via esclusiva all'intendente di finanza. In virtu' dell'art. 29 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, - che, entrato in vigore dopo l'ordinanza con cui il presente giudizio e' stato promosso, ha riordinato la disciplina della riscossione mediante ruolo, sostituendo l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, e quindi anche gli artt. 53 e 54 - per la riscossione coattiva, in genere, delle entrate non tributarie, e quindi anche per quella dei suddetti canoni, le su indicate opposizioni, all'esecuzione e agli atti esecutivi, possono ora proporsi nelle forme ordinarie, ed il giudice puo' - anche se solo per gravi motivi - sospendere l'esecuzione, e pertanto e' necessario, nel sopravvenuto complessivo mutamento del quadro normativo, un riesame della perdurante rilevanza della questione nel giudizio di provenienza.
Vanno restituiti al giudice 'a quo' gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 63, commi 1 e 4, e dell'art. 69 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657) nella parte in cui, rinviando, riguardo alla riscossione coattiva dei canoni per la concessione in uso di beni demaniali, alla procedura relativa alle imposte dirette, rendono applicabili anche per tale riscossione, gli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, i quali escludono la proponibilita' davanti all'autorita' giudiziaria delle opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 cod. proc. civ. ed attribuiscono il potere di sospendere l'esecuzione in via esclusiva all'intendente di finanza. In virtu' dell'art. 29 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, - che, entrato in vigore dopo l'ordinanza con cui il presente giudizio e' stato promosso, ha riordinato la disciplina della riscossione mediante ruolo, sostituendo l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, e quindi anche gli artt. 53 e 54 - per la riscossione coattiva, in genere, delle entrate non tributarie, e quindi anche per quella dei suddetti canoni, le su indicate opposizioni, all'esecuzione e agli atti esecutivi, possono ora proporsi nelle forme ordinarie, ed il giudice puo' - anche se solo per gravi motivi - sospendere l'esecuzione, e pertanto e' necessario, nel sopravvenuto complessivo mutamento del quadro normativo, un riesame della perdurante rilevanza della questione nel giudizio di provenienza.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
28/01/1988
n. 43
art. 63
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
28/01/1988
n. 43
art. 63
co. 4
decreto del Presidente della Repubblica
28/01/1988
n. 43
art. 69
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte