Ordinanza 443/1999 (ECLI:IT:COST:1999:443)
Massima numero 25041
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
22/11/1999; Decisione del
22/11/1999
Deposito del 01/12/1999; Pubblicazione in G. U. 09/12/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 443/99. PROCESSO PENALE - CASI DI INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE - INCOMPATIBILITA' ALLA FUNZIONE DI GIUDIZIO DEL GIUDICE CHE, NEGLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO, ABBIA ADOTTATO UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 443/99. PROCESSO PENALE - CASI DI INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE - INCOMPATIBILITA' ALLA FUNZIONE DI GIUDIZIO DEL GIUDICE CHE, NEGLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO, ABBIA ADOTTATO UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE PERSONALE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 34, comma secondo, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che il giudice che abbia adottato un provvedimento cautelare personale, esaminando il fascicolo del pubblico ministero e valutando gli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari, non possa partecipare al giudizio -, in quanto la stessa e' gia' stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 51 del 1997 e, successivamente, manifestamente inammissibile con le ordinanze n. 366 del 1997 e n. 206 del 1998.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 34, comma secondo, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che il giudice che abbia adottato un provvedimento cautelare personale, esaminando il fascicolo del pubblico ministero e valutando gli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari, non possa partecipare al giudizio -, in quanto la stessa e' gia' stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 51 del 1997 e, successivamente, manifestamente inammissibile con le ordinanze n. 366 del 1997 e n. 206 del 1998.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 34
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte