Ordinanza 444/1999 (ECLI:IT:COST:1999:444)
Massima numero 25030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  22/11/1999;  Decisione del  22/11/1999
Deposito del 01/12/1999; Pubblicazione in G. U. 09/12/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 444/99. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICI CHE ABBIANO PRONUNCIATO O ABBIANO CONCORSO A PRONUNCIARE, NEI CONFRONTI DELLO STESSO IMPUTATO, PROVVEDIMENTO 'DE PLANO' IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DI UNA MISURA CAUTELARE REALE (NELLA SPECIE: SEQUESTRO PREVENTIVO) CON VALUTAZIONE DELLA SUA RESPONSABILITA' PENALE - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI GIUDICANTI NELLO STESSO PROCEDIMENTO O POSSIBILITA' DI ESERCITARE LA RICUSAZIONE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI IMPARZIALITA' E DEL GIUSTO PROCESSO - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO AI PRINCIPI ESPRESSI NELLE SENTENZE NN. 371/1996 E 308/1997 - APPLICABILITA' EVENTUALE DEGLI ISTITUTI DELL'ASTENSIONE E DELLA RICUSAZIONE - MANIFESTA INFODNATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, commi primo e secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, primo comma, lett. a) e b), e 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato, o concorso a pronunciare, nei confronti dello stesso imputato nella medesima fase del giudizio, la misura cautelare reale del sequestro preventivo, emanando un decreto nel quale e' stata valutata la posizione dello stesso imputato in ordine alla responsabilita' penale. Infatti - posto che le misure cautelari reali sono attinenti a beni o cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilita' puo' costituire situazione di pericolo, e, pur raccordandosi ad un reato, possono prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza perche' la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto criminoso ma su cose, sicche' per la loro adozione non si richiede quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilita' dell'imputato, che potrebbe rendere o far apparire condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, in modo da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo - se la valutazione di merito non e' imposta dal tipo di atto in precedenza adottato dal giudice, l'eventuale effetto pregiudicante dovra' essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, agli istituti dell'astensione o della ricusazione.

- S. nn. 48/1994, 66 e 308/1997; O. nn. 203/1998 e 29/1999.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 34  co. 2

codice di procedura penale    n. 0  art. 37  co. 1

codice di procedura penale    n. 0  art. 37  co. 1

codice di procedura penale    n. 0  art. 321  co. 1

codice di procedura penale    n. 0  art. 321  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte