Ordinanza 448/1999 (ECLI:IT:COST:1999:448)
Massima numero 25037
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  22/11/1999;  Decisione del  22/11/1999
Deposito del 01/12/1999; Pubblicazione in G. U. 09/12/1999
Massime associate alla pronuncia:  25038


Titolo
ORD. 448/99 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CRITERI DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - INDIFFERENZIATA ESTENSIONE ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (CON NORME MODIFICATE DA LEGGE SUCCESSIVA MA TUTTORA APPLICABILI A RAPPORTI ANTERIORI ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE) DEL CRITERIO DEL "LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA" PREVISTO PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO A TEMPO PIENO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI DIRITTI AL LAVORO E ALLA GIUSTA RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA - MANCANZA, NELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE, ANCHE PERCHE' FONDATE SUL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA', DI MANIFESTI ASPETTI DI IRRAGIONEVOLEZZA O ARBITRARIA DISCRIMINAZIONE - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE A 'TERTIUM COMPARATIONIS' LA DISCIPLINA PREVISTA PER IL LAVORO DOMESTICO - IRRILEVANZA SUL PIANO COSTITUZIONALE DELL'INCIDENZA SUGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DEL LAVORATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, e 36, primo comma, Cost., delle disposizioni, in materia previdenziale e pensionistica, - tuttora applicabili, anche in seguito alle innovazioni apportate dall'art. 5, quinto comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863) ai rapporti anteriori all'entrata in vigore di quest'ultimo - contenute negli artt. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, 14 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33), 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537) e 7 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638), denunciate in quanto, non tenendo conto dei caratteri particolari delle prestazioni lavorative a tempo parziale, assumono anche per queste come base di calcolo dei contributi previdenziali, il "limite minimo di retribuzione giornaliera", non ulteriormente frazionabile, stabilito per le prestazioni di lavoro a tempo pieno. E' infatti da escludere che la indifferenziata estensione di tale criterio di computo retributivo al lavoro a tempo parziale, e la parificazione -che ne consegue- tra datori di lavoro i quali corrispondano diverse retribuzioni -disposte come sono nell'esercizio dell'ampio potere discrezionale spettante al legislatore, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, in materia, e risultando comunque giustificate dalla preminente finalita' di assicurare una soglia di contribuzione tale da consentire la tutela dei lavoratori in un contesto nel quale opera il principio di solidarieta' - denotino manifesti aspetti di irragionevolezza o di arbitraria discriminazione. Cosi' come e' da escludere - se si considera che il contestato criterio contributivo si colloca nel graduale ed articolato processo di evoluzione normativa in cui si inserisce la regolamentazione sostanziale e previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale - che a diverso avviso si possa venire indotti per il solo fatto delle modifiche intervenute al riguardo ad opera della disciplina posteriore. Mentre sono anche evidentemente fuori di luogo sia il richiamo, quale 'tertium comparationis', alla diversa disciplina degli aspetti contributivi del settore dei lavoratori domestici di cui al d.P.R. 3 dicembre 1971, n. 1403 - data la specificita' e disomogeneita' dei sistemi posti a confronto - sia la doglianza formulata, con richiamo al diritto ad equa retribuzione, in riferimento al maggior obbligo contributivo posto - in modo peraltro assai piu' limitato - anche a carico del lavoratore, in quanto, a parte il vantaggio di un miglior trattamento pensionistico che all'esito ne deriva, anche a questo proposito la legittimita' delle norme impugnate deve essere valutata nell'ottica dei su menzionati preminenti principi solidaristici. - Riguardo agli specifici e vari aspetti della questione, cfr. O. nn. 835/1988, 1157/1988; 92/1997 e 125/1998, nonche' S. nn. 18/1998, 202/1999, 301/1996, 345/1999 e 97/1996. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 4  co. 1

Costituzione  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte