Ordinanza 448/1999 (ECLI:IT:COST:1999:448)
Massima numero 25038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
22/11/1999; Decisione del
22/11/1999
Deposito del 01/12/1999; Pubblicazione in G. U. 09/12/1999
Massime associate alla pronuncia:
25037
Titolo
ORD. 448/99 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE - CRITERIO DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSUNZIONE A BASE DI ESSO (CON NORMA MODIFICATIVA DI QUELLE PRECEDENTI, E A SUA VOLTA MODIFICATA DA LEGGE SUCCESSIVA) DEL SESTO DEL MINIMO GIORNALIERO PREVISTO DALL'ART. 7 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - DENUNCIATO ASSOGGETTAMENTO DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE, IN PARTICOLARI CASI, A CONTRIBUTI PROPORZIONALMENTE MAGGIORI DI QUELLI PREVISTI PER IL LAVORO A TEMPO PIENO - ASSERITA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI DIRITTI AL LAVORO E ALLA GIUSTA RETRIBUZIONE - NON RIFERIBILITA' DEI LAMENTATI EFFETTI DISTORSIVI DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE ALLE FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
ORD. 448/99 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE - CRITERIO DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSUNZIONE A BASE DI ESSO (CON NORMA MODIFICATIVA DI QUELLE PRECEDENTI, E A SUA VOLTA MODIFICATA DA LEGGE SUCCESSIVA) DEL SESTO DEL MINIMO GIORNALIERO PREVISTO DALL'ART. 7 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - DENUNCIATO ASSOGGETTAMENTO DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE, IN PARTICOLARI CASI, A CONTRIBUTI PROPORZIONALMENTE MAGGIORI DI QUELLI PREVISTI PER IL LAVORO A TEMPO PIENO - ASSERITA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI DIRITTI AL LAVORO E ALLA GIUSTA RETRIBUZIONE - NON RIFERIBILITA' DEI LAMENTATI EFFETTI DISTORSIVI DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE ALLE FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, e 36 Cost., nei confronti dell'art. 5, quinto comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali) convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, il quale (nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1 della legge n. 389 del 1989) ha stabilito la base di calcolo dei contributi previdenziali relativi ai lavoratori a tempo parziale in un sesto del minimale giornaliero previsto dall'art. 7 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638). I lamentati effetti distorsivi della impugnata normativa, derivanti dall'assoggettamento del lavoro a tempo parziale a contributi proporzionalmente maggiori rispetto a quelli previsti in generale per il contratto di lavoro a tempo pieno, si verificherebbero infatti in specifici casi (attivita' espletata per piu' di sei ore giornaliere ma non per tutte le giornate lavorative; cumulo di piu' attivita' lavorative 'part-time') che, indicati quali mere ipotesi esemplificative, si configurano - come la stessa Corte rimettente esplicitamente afferma - come estranei riguardo al processo 'a quo', la cui definizione, dunque, non dipende dalla soluzione del promosso incidente. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, e 36 Cost., nei confronti dell'art. 5, quinto comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali) convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, il quale (nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1 della legge n. 389 del 1989) ha stabilito la base di calcolo dei contributi previdenziali relativi ai lavoratori a tempo parziale in un sesto del minimale giornaliero previsto dall'art. 7 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638). I lamentati effetti distorsivi della impugnata normativa, derivanti dall'assoggettamento del lavoro a tempo parziale a contributi proporzionalmente maggiori rispetto a quelli previsti in generale per il contratto di lavoro a tempo pieno, si verificherebbero infatti in specifici casi (attivita' espletata per piu' di sei ore giornaliere ma non per tutte le giornate lavorative; cumulo di piu' attivita' lavorative 'part-time') che, indicati quali mere ipotesi esemplificative, si configurano - come la stessa Corte rimettente esplicitamente afferma - come estranei riguardo al processo 'a quo', la cui definizione, dunque, non dipende dalla soluzione del promosso incidente. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 4
co. 1
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte