Sentenza 449/1999 (ECLI:IT:COST:1999:449)
Massima numero 25057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
13/12/1999; Decisione del
13/12/1999
Deposito del 17/12/1999; Pubblicazione in G. U. 22/12/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 449/99. MILITARI - DIVIETO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO, DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE E DI ADESIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI SINDACALI - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, SOTTO IL PROFILO DELL'IRRAGIONEVOLEZZA E DEL DETERIORE TRATTAMENTO DEI MILITARI RISPETTO ALLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DELLA LIBERTA' SINDACALE E DELL'ISPIRAZIONE A PRINCIPI DEMOCRATICI DELL'ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE - CARATTERE ASSORBENTE DEL "SERVIZIO" RESO NELL'ORDINAMENTO MILITARE - INSUSSISTENZA DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ATTESE LE CARATTERISTICHE DIFFERENZIATRICI DEL CORPO DELLA POLIZIA DI STATO - NON FONDATEZZA.
SENT. 449/99. MILITARI - DIVIETO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO, DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE E DI ADESIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI SINDACALI - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, SOTTO IL PROFILO DELL'IRRAGIONEVOLEZZA E DEL DETERIORE TRATTAMENTO DEI MILITARI RISPETTO ALLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DELLA LIBERTA' SINDACALE E DELL'ISPIRAZIONE A PRINCIPI DEMOCRATICI DELL'ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE - CARATTERE ASSORBENTE DEL "SERVIZIO" RESO NELL'ORDINAMENTO MILITARE - INSUSSISTENZA DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ATTESE LE CARATTERISTICHE DIFFERENZIATRICI DEL CORPO DELLA POLIZIA DI STATO - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 39 e 52, comma terzo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, l. 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), che vieta agli appartenenti alle Forze armate di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e, comunque, di aderire ad altre associazioni sindacali (mentre nella Polizia di Stato, che svolge anch'essa un servizio essenziale, sono ammessi i sindacati, sebbene in forme circoscritte dal legislatore). Infatti, con riferimento agli artt. 39 e 52, comma terzo, Cost. - premesso che l'art. 52 Cost. parla significativamente di "ordinamento delle Forze armate", non per indicare una sua (inammissibile) estraneita' all'ordinamento generale dello Stato, ma per riassumere in tale formula l'assoluta specialita' della funzione, sicche' la Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare, il quale deve essere ricondotto nell'ambito del generale ordinamento statale "rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini"; e che, quindi, la garanzia dei diritti fondamentali, di cui sono titolari i singoli "cittadini militari" non recede di fronte alle esigenze della struttura militare, si' che meritano tutela anche le istanze collettive degli appartenenti alle Forze armate, al fine di assicurare la conformita' dell'ordinamento militare allo spirito democratico - se e' fuori discussione il riconoscimento ai singoli militari dei diritti fondamentali, che loro competono al pari degli altri cittadini della Repubblica, vero e' anche pero' che, in questa materia, non si deve considerare soltanto il rapporto di impiego del militare con la sua amministrazione e, quindi, l'insieme dei diritti e dei doveri che lo contraddistinguono e delle garanzie (anche di ordine giurisdizionale) apprestate dall'ordinamento, ma rileva nel suo carattere assorbente il "servizio", reso in un ambito speciale come quello militare (artt. 52, commi primo e secondo, Cost.); con la conseguenza che la eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 8, nella parte denunciata, aprirebbe inevitabilmente la via a organizzazioni, la cui attivita' potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralita' dell'ordinamento militare. Inoltre, con riferimento all'art. 3 Cost. (pretesa disparita' di trattamento fra gli appartenenti alle Forze armate e quelli della Polizia di Stato), il legislatore, perseguendo un delicato bilanciamento tra beni di rilievo costituzionale, ha si' riconosciuto una circoscritta liberta' sindacale agli appartenenti alla Polizia di Stato, ma cio' ha disposto contestualmente alla smilitarizzazione di tale corpo di polizia, il quale ha, oggi, caratteristiche che lo differenziano nettamente dalle Forze armate. - S. nn. 126/1985, 278/1987, 24/1989, 78/1989, 17/1991, 197/1994, 113/1997; O. n. 396/1996. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 39 e 52, comma terzo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, l. 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), che vieta agli appartenenti alle Forze armate di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e, comunque, di aderire ad altre associazioni sindacali (mentre nella Polizia di Stato, che svolge anch'essa un servizio essenziale, sono ammessi i sindacati, sebbene in forme circoscritte dal legislatore). Infatti, con riferimento agli artt. 39 e 52, comma terzo, Cost. - premesso che l'art. 52 Cost. parla significativamente di "ordinamento delle Forze armate", non per indicare una sua (inammissibile) estraneita' all'ordinamento generale dello Stato, ma per riassumere in tale formula l'assoluta specialita' della funzione, sicche' la Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare, il quale deve essere ricondotto nell'ambito del generale ordinamento statale "rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini"; e che, quindi, la garanzia dei diritti fondamentali, di cui sono titolari i singoli "cittadini militari" non recede di fronte alle esigenze della struttura militare, si' che meritano tutela anche le istanze collettive degli appartenenti alle Forze armate, al fine di assicurare la conformita' dell'ordinamento militare allo spirito democratico - se e' fuori discussione il riconoscimento ai singoli militari dei diritti fondamentali, che loro competono al pari degli altri cittadini della Repubblica, vero e' anche pero' che, in questa materia, non si deve considerare soltanto il rapporto di impiego del militare con la sua amministrazione e, quindi, l'insieme dei diritti e dei doveri che lo contraddistinguono e delle garanzie (anche di ordine giurisdizionale) apprestate dall'ordinamento, ma rileva nel suo carattere assorbente il "servizio", reso in un ambito speciale come quello militare (artt. 52, commi primo e secondo, Cost.); con la conseguenza che la eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 8, nella parte denunciata, aprirebbe inevitabilmente la via a organizzazioni, la cui attivita' potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralita' dell'ordinamento militare. Inoltre, con riferimento all'art. 3 Cost. (pretesa disparita' di trattamento fra gli appartenenti alle Forze armate e quelli della Polizia di Stato), il legislatore, perseguendo un delicato bilanciamento tra beni di rilievo costituzionale, ha si' riconosciuto una circoscritta liberta' sindacale agli appartenenti alla Polizia di Stato, ma cio' ha disposto contestualmente alla smilitarizzazione di tale corpo di polizia, il quale ha, oggi, caratteristiche che lo differenziano nettamente dalle Forze armate. - S. nn. 126/1985, 278/1987, 24/1989, 78/1989, 17/1991, 197/1994, 113/1997; O. n. 396/1996. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 52
co. 3
Altri parametri e norme interposte