Ordinanza 450/1999 (ECLI:IT:COST:1999:450)
Massima numero 25054
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  13/12/1999;  Decisione del  13/12/1999
Deposito del 17/12/1999; Pubblicazione in G. U. 22/12/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 450/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI DI INTERESSE NAZIONALE IN RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE - FACOLTA' DI RICHIEDERE, CON MAGGIORAZIONE DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA, IL PREPENSIONAMENTO - MANCATA ESTENSIONE DI TALE BENEFICIO AI LAVORATORI INVALIDI - DENUNCIATO DETERIORE TRATTAMENTO PER I LAVORATORI PIU' BISOGNOSI DI TUTELA, IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI DIRITTI ALLA SALUTE E ALLA GARANZIA PREVIDENZIALE - INADEGUATA MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile - per inadeguata motivazione, in punto di rilevanza, da parte del giudice 'a quo' - la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 Cost., dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui - nell'attribuire ai dipendenti da imprese industriali, tali da essere definite per i loro elevati livelli di innovazione tecnologica e di competitivita' di interesse nazionale, ed interessate da esigenze di ristrutturazione e di riorganizzazione, la facolta' di richiedere anticipatamente, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, con maggiorazione dell'anzianita' contributiva, la pensione - non consente che di tale beneficio si avvalgano i lavoratori invalidi. Invero, considerato che la questione e' stata sollevata sul presupposto che, secondo l'ordinamento vigente, informato ai principi dell'alternativita' ed unitarieta' dei trattamenti pensionistici, il lavoratore che ottiene la pensione di invalidita' a carico dell'INPS non puo' in alcun caso sostituirla con altra prestazione relativa a diverso evento protetto, e che i contributi versati precedentemente e successivamente gli conferiscono il solo diritto a supplementi della pensione in godimento - a parte che non risulta se nel caso di specie la proposta istanza di prepensionamento sia stata seguita dall'adempimento dei vari passaggi procedurali previsti dalla legge per rendere operativo l'esercizio di detta facolta' - la mancanza, nell'ordinanza di rimessione, dei necessari chiarimenti riguardo alla permanenza del rapporto di lavoro del soggetto interessato alla data (non indicata) della concessione della pensione di invalidita' e soprattutto al momento della successiva istanza di prepensionamento, e riguardo alla esatta situazione di invalidita' o inabilita' del soggetto stesso - tenuto conto del quadro normativo in materia - e la omissione, altresi', delle necessarie precisazioni in ordine alla prima richiesta di supplemento della pensione di invalidita' senza sostituirne il titolo, in corrispondenza alla evoluzione della giurisprudenza in materia di mutamento del trattamento pensionistico, impediscono alla Corte di pronunciarsi sul promosso incidente.

- Riguardo alla precedente ordinanza - anch'essa riconosciuta carente nella motivazione della rilevanza - con la quale la questione era gia' stata sollevata dallo stesso giudice, O. n. 424/1996.

- Riguardo ai principi applicati cfr., inoltre, S. n. 193/1995 e O. n. 327/1994.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/07/1991  n. 223  art. 27  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte