Ordinanza 451/1999 (ECLI:IT:COST:1999:451)
Massima numero 25058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  13/12/1999;  Decisione del  13/12/1999
Deposito del 17/12/1999; Pubblicazione in G. U. 22/12/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 451/99. PROCESSO PENALE - REMISSIONE DELLA QUERELA - CONDANNA DEL REMITTENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - INTRASMISSIBILITA', AGLI EREDI DEL REMITTENTE, DELL'OBBLIGAZIONE AL PAGAMENTO DI TALI SPESE - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RIFERIMENTO ALLA INTRASMISSIBILITA' AGLI EREDI DEL CONDANNATO, DELL'OBBLIGO DI RIMBORSO DELLE SPESE PROCESSUALI, STABILITA DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 98/1998 - INQUADRAMENTO "CIVILISTICO" DELL'ISTITUTO DELLA REMISSIONE DELLA QUERELA - INCOMPATIBILITA' DELLE SITUAZIONI MESSE A RAFFRONTO.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 340 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la non trasmissibilita' dell'obbligazione per il pagamento delle spese del procedimento agli eredi del remittente della querela. Premesso, infatti, che l'attrazione dell'obbligo di rifondere le spese di giustizia, in caso di remissione di querela, al 'genus' delle obbligazioni trasmissibili agli eredi secondo i principi civilistici risulta implicitamente dalla sent. n. 211 del 1995 ed e' acquisita dalla giurisprudenza costituzionale fin dalla sent. n. 151 del 1975, che, proprio sul presupposto della trasmissibilita' 'jure successionis' di tale obbligazione, senza possibilita' alcuna per gli eredi del querelante di sottrarvisi, dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 156 cod. pen., nella parte in cui non attribuiva l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato; e che l'inquadramento civilistico dell'istituto non risulta smentito dalla sent. n. 98 del 1998, dove si e' rilevato che il debito di rimborso delle spese processuali, gravante sul condannato, a seguito della introduzione della remissione del debito (art. 56 l. n. 354 del 1975) e del rilievo che in essa assumono l'esistenza di indici di ravvedimento del condannato e l'esigenza di agevolarne il reinserimento sociale, e' divenuto assimilabile alle sanzioni economiche accessorie alla pena - ed e' quindi partecipe della finalita' di emenda e del carattere di personalita' propri della pena, in forza dell'art. 27 Cost. - stante la diversita' delle situazioni poste a raffronto, nessuna illegittima disparita' di trattamento e', conseguentemente, configurabile tra il condannato e il remittente la querela, in riferimento all'obbligo di sostenere le spese del processo, ne' alcuna disarmonia censurabile alla luce del parametro evocato e' ravvisabile in un sistema che, riconosciuto il carattere strettamente personale delle sanzioni economiche accessorie della pena, lo nega ad obblighi che a tali sanzioni non sono neppure lontanamente riconducibili, quale quello che il vecchio testo dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. (ora modificato dall'art. 13 l. 25 giugno 1999, n. 205) poneva a carico del remittente la querela in assenza di diversa pattuizione tra remittente e querelato.

- S. nn. 151/1975, 211/1995 e 98/1998.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 340  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte