Ordinanza 452/1999 (ECLI:IT:COST:1999:452)
Massima numero 25060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  13/12/1999;  Decisione del  13/12/1999
Deposito del 17/12/1999; Pubblicazione in G. U. 22/12/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 452/99. REATO IN GENERE - PRESCRIZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - EFFETTO INTERRUTTIVO, NELL'INTERPRETAZIONE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, DECORRENTE DALLA MERA EMISSIONE DEL DECRETO - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI SOGGETTI DESTINATARI DI ALTRI ATTI INTERRUTTIVI DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 160 cod. pen., nella parte in cui - secondo diritto vivente - prevede che il corso della prescrizione e' interrotto dall'emissione del decreto di citazione a giudizio, anziche' dalla notificazione del decreto stesso. Infatti, l'art. 3 Cost. si rivela non correttamente evocato, sia perche' il potere attribuito al p.m. di emettere nel giudizio pretorile il decreto di citazione a giudizio - che e' funzionale soprattutto al sollecito esercizio, da parte dell'imputato, della facolta' di richiedere, a norma dell'art. 555, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., uno dei riti semplificati - non determina alcuna violazione della parita' delle parti, rappresentando il decreto di citazione a giudizio uno degli strumenti attraverso i quali il p. m. esercita l'azione penale a norma dell'art. 405 stesso codice, senza che possa riscontrarsi diseguaglianza di sorta in relazione al momento ritenuto rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione, una volta che l'atto risulti perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma e si configuri, quindi, come vera e propria 'vocatio in iudicium'; sia perche' l'addotta diseguaglianza (tra p.m. e parte privata) e' coessenziale alla tipologia dell'atto, cui la legge riconosce l'effetto interruttivo della prescrizione. Inoltre, deve escludersi ogni violazione del diritto di difesa, non soltanto perche' non puo' assegnarsi alcun rilievo giuridico ad una sorta di "aspettativa" dell'imputato al maturarsi della prescrizione, ma anche perche' la conoscibilita' effettiva dell'atto interruttivo non rappresenta condizione per il dispiegarsi delle possibilita' difensive, attenendo la causa estintiva del reato alle conseguenze derivanti dal decorso del tempo, e il diritto di difesa alla possibilita' di contestare il contenuto dell'accusa, non preclusa all'imputato dal decorso dell'effetto interruttivo di tale causa estintiva dalla emissione, anziche' dalla notificazione, del decreto di citazione a giudizio. Infine, non risulta pertinente il richiamo all'art. 6, comma 3, lett. b), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, sia per la ricordata natura "sollecitatoria" dell'attribuzione al p.m. del potere di emettere il decreto di citazione a giudizio, sia perche', in ogni caso, all'atto della notificazione, l'imputato e la sua difesa sono posti in grado di avvedersi dell'insussistenza della causa estintiva e non e' certamente la notificazione dell'atto ad incidere sulla pronta definizione del processo.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n. 0  art. 160  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n. 0  art. 6    co. 3  lett. b)