Ordinanza 455/1999 (ECLI:IT:COST:1999:455)
Massima numero 25047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  13/12/1999;  Decisione del  13/12/1999
Deposito del 17/12/1999; Pubblicazione in G. U. 22/12/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 455/99. AVVOCATO E PROCURATORE - ATTIVITA' DIFENSIVA INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI SVOLGERLA AL DI FUORI DEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI APPARTENENZA SENZA L'ASSISTENZA DI LEGALE ABILITATO 'IN LOCO' - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO, RISPETTO ALLE ALTRE CATEGORIE DI PROFESSIONISTI (COME I DOTTORI COMMERCIALISTI) LEGITTIMATI ALLA DIFESA TECNICA DINNANZI ALLE SUDDETTE COMMISSIONI SENZA LIMITAZIONI TERRITORIALI - IRRILEVANZA DELLE SOLLEVATE QUESTIONI NEI GIUDIZI 'A QUIBUS' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 7 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'art. 82 delle norme integrative del suddetto decreto, a loro volta emanate con r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, denunciati in quanto, ad avviso del giudice 'a quo', consentirebbero agli avvocati, nei giudizi dinnanzi alle commissioni tributarie che si svolgono fuori del distretto della Corte d'appello di appartenenza, di esercitare il loro mandato solo unitamente ad altro legale abilitato all'attivita' procuratoria nel luogo del giudizio. Nei quattro processi in cui sono state sollevate, infatti, le questioni risultano prive di rilevanza, dato che - a parte la mancanza nelle ordinanze di rimessione, di qualsiasi motivazione al riguardo - i ricorrenti, come risulta dalle stesse ordinanze, sono nella specie assistiti, oltre che da due avvocati, da due dottori commercialisti, per i quali non vige - come lo stesso rimettente ammette - alcuna limitazione territoriale nello svolgimento dell'attivita' difensiva.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto legge  27/11/1933  n. 1578  art. 7  co. 0

legge  22/01/1934  n. 36  art. 0  co. 0

regio decreto  22/01/1934  n. 37  art. 82  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte