Esecuzione penale - In genere - Giudizio sulle richieste di riabilitazione del condannato e di valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari - Svolgimento - Rito camerale c.d. "de plano", a contraddittorio eventuale e differito - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di difesa, del principio della funzione rieducativa della pena nonché dei principi, anche convenzionali, del giusto processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 098001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Messina in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU - del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudizio sulle richieste di riabilitazione del condannato e quello di valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, si svolgono obbligatoriamente nelle forme del rito camerale c.d. "de plano", a contraddittorio eventuale e differito. La disciplina censurata - bilanciando l'esercizio del diritto di difesa e il principio della ragionevole durata di processi in cui non sono necessari, di regola, accertamenti complessi - è conforme ai parametri costituzionali e convenzionali in materia di giusto processo. Il procedimento è caratterizzato infatti dal "recupero" delle garanzie difensive e del contraddittorio nella fase eventuale di opposizione al provvedimento pronunciato senza formalità dal giudice, introdotta dalla parte che vi abbia interesse. (Precedenti: S. 245/2020 - mass. 42678; S. 279/2019 - mass. 42714; S. 97/2015 - mass. 38391; O. 255/2009 - mass. 33876; O. 291/2005 - mass. 29653; O. 352/2003 - 28165; O. 8/2003 - 27504).