Sentenza 457/1999 (ECLI:IT:COST:1999:457)
Massima numero 25072
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  14/12/1999;  Decisione del  14/12/1999
Deposito del 23/12/1999; Pubblicazione in G. U. 29/12/1999
Massime associate alla pronuncia:  25073


Titolo
SENT. 457/99 A. CORTE DEI CONTI - CONTROLLO SULLA GESTIONE DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA - DECRETI LEGISLATIVI 30 GENNAIO 1999 NN. 19, 27 E 36, DISCIPLINANTI IL RIORDINO, RISPETTIVAMENTE, DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.), DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (A.S.I.) E DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE (E.N.E.A.) - PREVISTA LIMITAZIONE DEL CONTROLLO AI BILANCI O AI CONTI CONSUNTIVI DI TALI ENTI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROMOSSO DALLA CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA E DEI MINISTRI DEL TESORO, PER L'UNIVERSITA' E LA RICERCA SCIENTIFICA, PER LA FUNZIONE PUBBLICA, DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO E DELL'AMBIENTE, IN RELAZIONE AI SUDDETTI DECRETI LEGISLATIVI, GIA' DICHIARATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE AMMISSIBILE, IN SEDE DELIBATIVA, CON ORD. N. 323/1999 - PRETESA LESIONE DELLE COMPETENZE COSTITUZIONALMENTE ASSEGNATE ALLA CORTE DEI CONTI - INSUSSISTENZA - PRESCRIZIONE COSTITUZIONALE (ART. 100) E VALORE INTEGRATIVO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI ATTUAZIONE - VINCOLO ALLE SUCCESSIVE SCELTE IN MATERIA DEL LEGISLATORE - ESCLUSIONE - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA IN RELAZIONE ALLA LEGGE N. 59 DEL 1997 - INSUSSISTENZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DOVERE CHE IMPONE IL PREVIO PARERE DELLA CORTE DEI CONTI, A SEZIONI RIUNITE, PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI CHE PREVEDONO LA SOPPRESSIONE O LA MODIFICAZIONE DELLE SUE ATTRIBUZIONI - INIDONEITA' DEL PREDETTO PARERE AD INTRODURRE UN PROCEDIMENTO DI NORMAZIONE PRIMARIA SPECIALE NON PREVISTO DALLA COSTITUZIONE.

Testo
Non spetta alla Corte dei conti, sezione del controllo sugli enti, il controllo sulla gestione finanziaria nei confronti del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, in forma diversa da quella prevista dagli artt. 9, comma 3, 9, comma 5, e 11, comma 2, dei decreti legislativi n. 19, n. 27 e n. 36 del 30 gennaio 1999 (nella specie, la Corte dei conti aveva rivendicato la competenza ad esercitare il controllo sulla gestione finanziaria nei confronti dei tre predetti Enti, quale prevista dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, per gli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria - controllo, oggetto, ora, delle suindicate disposizioni dei tre decreti legislativi, adottati sulla base della delega contenuta negli artt. 11, comma 1, e 18, comma 1, l. 15 marzo 1997, n. 59, che prevedono in tutti e tre i casi la riduzione dei poteri della Corte dei conti al controllo successivo, esercitato unicamente sui conti consuntivi degli enti stessi e finalizzato alla relazione annuale al Parlamento, con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarita' contabile e sui singoli atti di gestione - ed aveva sostenuto che le disposizioni medesime, nel derogare restrittivamente alla disciplina generale del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, collidessero con gli artt. 76 e 100, comma secondo, Cost., con conseguente lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionali; ed altresi', che le disposizioni stesse fossero state adottate, ignorando l'art. 1 r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 273, il quale prevede che i provvedimenti legislativi che importino la soppressione o la modificazione delle attribuzioni della Corte dei conti siano preceduti dal parere delle sezioni riunite della Corte medesima). Infatti, non sussiste, innanzitutto, lesione dell'attribuzione prevista dall'art. 100, comma secondo, Cost., nella forma della partecipazione al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, in quanto la determinazione dei casi e delle forme di tale partecipazione e' rimessa alla legge; con la conseguenza che le norme dei decreti legislativi in questione rappresentano (parallelamente a quanto previsto per le Universita' degli studi dall'art. 5, comma 21, l. n. 527 del 1993), per l'appunto, una forma possibile della partecipazione al controllo che la Costituzione rimette alle discrezionali determinazioni legislative: partecipazione che, configurata come controllo successivo, esercitato unicamente sui conti consuntivi degli enti, al fine della relazione annuale al Parlamento, costituisce un legittimo svolgimento del rinvio che l'art. 110, comma secondo, Cost., fa alla legge. Non sussiste, inoltre, la pretesa violazione dell'art. 76 Cost. (dalla quale deriverebbe la denunciata compressione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente). Al riguardo va premesso che l'art. 11, comma 1, lett. b) e d), della l. n. 59 del 1997 ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi, tra l'altro, per "riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza" e per "riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso"; e che la stessa legge, nel dettare i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega (principi e criteri, nel settore della ricerca, particolarmente orientati alla razionalizzazione delle strutture esistenti, in vista di flessibilita', autonomia ed efficienza: artt. 14 e 18), ha puntualmente prescritto (art. 14) il rispetto dell'art. 3, comma 6, della l. 14 gennaio 1994, n. 20 (il quale viene invocato, laddove, in particolare, stabilisce che "la Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' rinviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte... le misure conseguenzialmente adottate"). Cio' premesso, per quel che concerne la pretesa violazione dei limiti di oggetto, e' sufficiente osservare che il disegno di riforma delle amministrazioni e degli enti pubblici, risultante dalla legge n. 59 del 1997, comprende nell'insieme i loro aspetti organizzativi, e che cio' e' conforme alla profondita' dell'intervento riformatore in quella legge configurato, sicche' la riconsiderazione della disciplina dei controlli rappresenta un elemento di tale riforma, come e' indirettamente, ma chiaramente, palesato dal rinvio che l'art. 14 l. n. 59 del 1997 fa all'art. 3, comma 6, della l. n. 20 del 1994. Per quel che attiene, poi, alla prospettata violazione dei principi e criteri direttivi, il "controllo eseguito" ('ex' art. 3, comma 6, l. n. 20 del 1994 cit.) e' formula che non esprime un suo proprio contenuto circa i caratteri del controllo medesimo, ma che rinvia a quanto altrove previsto, e tale controllo e', ora, quello successivo, che si esercita unicamente sui conti consuntivi, con esclusione del controllo amministrativo di regolarita' contabile e sui singoli atti di gestione, secondo quanto previsto dalle norme dei decreti legislativi, e di cui la Corte riferisce annualmente al Parlamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, l. n. 20 del 1994, richiamato dall'art. 14 l. n. 59 del 1997. Per quanto riguarda, infine, il lamentato, mancato rispetto dell'art. 1 r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 273 - che prevede il previo parere della Corte dei conti a sezioni riunite sui provvedimenti legislativi che comportino la soppressione o la modificazione delle sue attribuzioni - tale onere per il legislatore non e' idoneo ad istituire, in un sistema a costituzione rigida che lo ignora totalmente, un procedimento di normazione primaria speciale che possa pretendere di essere garantito costituzionalmente. - S. nn. 466/1993 e 408/1998. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 100  co. 2

Altri parametri e norme interposte

regio decreto legge  09/02/1939  n. 273  art. 1  

legge  21/03/1958  n. 259  art. 0  

legge  14/01/1994  n. 20  art. 3    co. 6  

legge  14/01/1994  n. 20  art. 3    co. 7