Sentenza 457/1999 (ECLI:IT:COST:1999:457)
Massima numero 25073
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  14/12/1999;  Decisione del  14/12/1999
Deposito del 23/12/1999; Pubblicazione in G. U. 29/12/1999
Massime associate alla pronuncia:  25072


Titolo
SENT. 457/99 B. CORTE COSTITUZIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - ESPERIBILITA' IN RELAZIONE AD ATTI LEGISLATIVI - CONDIZIONI E LIMITI - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' DELLE LEGGI.

Testo
L'ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non puo' essere negata in considerazione della natura legislativa degli atti ai quali e' ascritta la pretesa lesione delle competenze costituzionali, in quanto il conflitto costituzionale e' preordinato alla garanzia dell'integrita' "della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali" (art. 37 l. n. 87 del 1953), senza che, ne' dalla disciplina costituzionale, ne' da quella legislativa, si dia alcun rilievo alla natura degli atti da cui possa derivare la lesione dell'anzidetta "sfera di attribuzioni", tenuto conto che la giurisdizione costituzionale sui conflitti - a differenza della giurisdizione costituzionale sulla legittimita' delle leggi, il cui ambito e' determinato in relazione ai tipi di atti assoggettabili al giudizio - e' determinata in relazione alla natura dei soggetti che confliggono e delle loro competenze la cui integrita' essi difendono; sicche', il giudizio per conflitto di attribuzioni non e' giudizio sulla legittimita' di atti (anche se, a seconda dell'esito del giudizio stesso, puo' conseguire l'annullamento dell'atto lesivo), ma e' garanzia dell'ordine costituzionale delle competenze (art. 38 l. n. 87 del 1953), quale che possa essere la natura dell'atto, cui, in ipotesi, sia ascrivibile la lesione delle competenze medesime. E se e' vero che il giudizio incidentale e' il mezzo che il nostro sistema di giustizia costituzionale prevede specificamente, nella generalita' dei casi, per sottoporre le leggi al controllo di costituzionalita', da cio' non puo' peraltro derivare l'esclusione assoluta dell'ammissibilita' di conflitti di attribuzione prospettati in relazione alla definizione delle competenze operata con legge; mentre deve escludersi, nella normalita' dei casi, l'esperibilita' del conflitto tutte le volte che la legge - dalla quale, in ipotesi, deriva la lesione delle competenze - sia denunciabile dal soggetto interessato nel giudizio incidentale (come accade, di norma, quando l'usurpazione o la menomazione del potere costituzionale riguardi l'autorita' giudiziaria, nell'esercizio delle sue funzioni). - S. nn. 406/1989, 466/1993, 161/1995; O. nn. 480/1995, 278/1997, 323/1999. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte