Ordinanza 458/1999 (ECLI:IT:COST:1999:458)
Massima numero 25056
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
14/12/1999; Decisione del
14/12/1999
Deposito del 23/12/1999; Pubblicazione in G. U. 29/12/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 458/99. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO EMESSO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI A SEGUITO DI OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA - NON PREVISTA NECESSITA', A PENA DI NULLITA', DI PREVIO INVITO ALL'IMPUTATO A PRESENTARSI PER RENDERE L'INTERROGATORIO, COME GIA' STABILITO PER IL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO EMESSO DAL PUBBLICO MINISTERO NEL PROCEDIMENTO ORDINARIO - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON VIOLAZIONE, INOLTRE, DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 458/99. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO EMESSO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI A SEGUITO DI OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA - NON PREVISTA NECESSITA', A PENA DI NULLITA', DI PREVIO INVITO ALL'IMPUTATO A PRESENTARSI PER RENDERE L'INTERROGATORIO, COME GIA' STABILITO PER IL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO EMESSO DAL PUBBLICO MINISTERO NEL PROCEDIMENTO ORDINARIO - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON VIOLAZIONE, INOLTRE, DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234), nella parte in cui, riguardo al procedimento davanti al pretore, non prevede - analogamente a quanto stabilito per il decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nel procedimento ordinario - che anche il decreto che dispone il giudizio, emesso (ai sensi dell'art. 565, comma 2, cod. proc. pen.) dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione a decreto penale, sia nullo qualora non sia preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.. Gli argomenti e i motivi su cui si basano le ordinanze di rimessione (secondo i quali la denunciata diversita' di disciplina - non giustificata dalla specificita' del rito per decreto, giacche' comunque in entrambi i casi il processo sfocia nel giudizio dibattimentale - sarebbe inoltre lesiva delle garanzie difensive dell'imputato, poiche' la mancata effettuazione dell'interrogatorio susseguente all'invito gli sottrarrebbe la possibilita' di addurre immediatamente le proprie difese in modo da ottenere un provvedimento di archiviazione) risultano infatti gia' esaminati dalla Corte nella ordinanza n. 325 del 1999, con la quale censure del tutto analoghe mosse alla disposizione impugnata sono state ritenute manifestamente infondate; ne' ora, in aggiunta ad essi, ne vengono prospettati dei nuovi, tali da poter indurre ad un diverso orientamento.
- V. O. n. 325/1999 (gia' citata nel testo).
- Su questioni affini, v., altresi', O. nn. 326/1999 e 432/1998.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234), nella parte in cui, riguardo al procedimento davanti al pretore, non prevede - analogamente a quanto stabilito per il decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nel procedimento ordinario - che anche il decreto che dispone il giudizio, emesso (ai sensi dell'art. 565, comma 2, cod. proc. pen.) dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione a decreto penale, sia nullo qualora non sia preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.. Gli argomenti e i motivi su cui si basano le ordinanze di rimessione (secondo i quali la denunciata diversita' di disciplina - non giustificata dalla specificita' del rito per decreto, giacche' comunque in entrambi i casi il processo sfocia nel giudizio dibattimentale - sarebbe inoltre lesiva delle garanzie difensive dell'imputato, poiche' la mancata effettuazione dell'interrogatorio susseguente all'invito gli sottrarrebbe la possibilita' di addurre immediatamente le proprie difese in modo da ottenere un provvedimento di archiviazione) risultano infatti gia' esaminati dalla Corte nella ordinanza n. 325 del 1999, con la quale censure del tutto analoghe mosse alla disposizione impugnata sono state ritenute manifestamente infondate; ne' ora, in aggiunta ad essi, ne vengono prospettati dei nuovi, tali da poter indurre ad un diverso orientamento.
- V. O. n. 325/1999 (gia' citata nel testo).
- Su questioni affini, v., altresi', O. nn. 326/1999 e 432/1998.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 555
co. 2
legge
16/07/1997
n. 234
art. 2
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte