Ordinanza 459/1999 (ECLI:IT:COST:1999:459)
Massima numero 25080
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
14/12/1999; Decisione del
14/12/1999
Deposito del 23/12/1999; Pubblicazione in G. U. 29/12/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 459/99. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - PARLAMENTO - OPINIONI ESPRESSE DA UN PARLAMENTARE NEL CORSO DI UNA INTERVISTA AD UN ORGANO DELLA STAMPA - CONSEGUENTE PROCEDIMENTO PENALE, PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA, A CARICO DEL MEDESIMO PARLAMENTARE - DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DI APPARTENENZA DI INSINDACABILITA' DELLE PREDETTE OPINIONI - RICORSO PROPOSTO DAL TRIBUNALE DI ROMA NEI CONFRONTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - PROSPETTATA LESIONE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
ORD. 459/99. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' - PARLAMENTO - OPINIONI ESPRESSE DA UN PARLAMENTARE NEL CORSO DI UNA INTERVISTA AD UN ORGANO DELLA STAMPA - CONSEGUENTE PROCEDIMENTO PENALE, PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA, A CARICO DEL MEDESIMO PARLAMENTARE - DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DI APPARTENENZA DI INSINDACABILITA' DELLE PREDETTE OPINIONI - RICORSO PROPOSTO DAL TRIBUNALE DI ROMA NEI CONFRONTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - PROSPETTATA LESIONE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 febbraio 1999 con la quale, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, la Camera ha dichiarato che i fatti per i quali e' in corso un giudizio penale a carico del deputato Tiziana Parenti - imputata del reato di diffamazione a mezzo stampa per le affermazioni fatte nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, nel corso di una intervista ad un organo della stampa - concernono opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e sono percio' insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Roma e' legittimato a sollevare il conflitto, in quanto, alla stregua della costante giurisprudenza costituzionale, i singoli organi giurisdizionali in relazione al carattere diffuso che connota il potere di cui fanno parte, svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed hanno, percio', nell'esercizio della loro attivita' assistita dalla garanzia costituzionale, competenza a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono; del pari, anche la Camera dei deputati e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta' in relazione all'ambito di applicazione ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, Cost.. Inoltre, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente assume che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, e' stata illegittimamente lesa dalla citata deliberazione della Camera dei deputati.
- Cfr. S. nn. 363/1999 e 319/1999.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 febbraio 1999 con la quale, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, la Camera ha dichiarato che i fatti per i quali e' in corso un giudizio penale a carico del deputato Tiziana Parenti - imputata del reato di diffamazione a mezzo stampa per le affermazioni fatte nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, nel corso di una intervista ad un organo della stampa - concernono opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e sono percio' insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Roma e' legittimato a sollevare il conflitto, in quanto, alla stregua della costante giurisprudenza costituzionale, i singoli organi giurisdizionali in relazione al carattere diffuso che connota il potere di cui fanno parte, svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed hanno, percio', nell'esercizio della loro attivita' assistita dalla garanzia costituzionale, competenza a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono; del pari, anche la Camera dei deputati e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta' in relazione all'ambito di applicazione ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, Cost.. Inoltre, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente assume che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, e' stata illegittimamente lesa dalla citata deliberazione della Camera dei deputati.
- Cfr. S. nn. 363/1999 e 319/1999.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
11/02/1999
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 104
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37