Ordinanza 461/1999 (ECLI:IT:COST:1999:461)
Massima numero 25064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  14/12/1999;  Decisione del  14/12/1999
Deposito del 23/12/1999; Pubblicazione in G. U. 29/12/1999
Massime associate alla pronuncia:  25065


Titolo
ORD. 461/99 A. FALLIMENTO - REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, IN SEGUITO AD OPPOSIZIONE, CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO NON CONTENENTE DISPOSIZIONI CIRCA IL SOGGETTO RESPONSABILE PER LA ERRONEAMENTE RITENUTA INSOLVENZA - PAGAMENTO DELLE SPESE DELLA PROCEDURA E DEL COMPENSO AL CURATORE MEDIANTE PRELIEVO SULL'ATTIVO ACQUISITO, PRIMA DELLA SUA RESTITUZIONE ALL'AVENTE DIRITTO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, EGUAGLIANZA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHE' DEI DIRITTI AD AGIRE IN GIUDIZIO E ALLA TUTELA DEL LAVORO IN TUTTE LE SUE FORME - RICHIESTA DI REINTRODUZIONE NELL'ORDINAMENTO, MEDIANTE SENTENZA ADDITIVA, DI NORMA GIA' DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost., nei confronti dell'art. 21, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui - nel caso in cui il fallimento venga revocato con sentenza passata in giudicato nella quale non sia individuato colui che con il suo comportamento abbia dato causa alla declaratoria di insolvenza - non prevede che le spese di procedura e il compenso al curatore (liquidate dal Tribunale, nella specie, in misura inferiore all'entita' dell'attivo acquisito), siano pagati mediante prelievo su quest'ultimo, prima della sua restituzione all'avente diritto. Con la richiesta di intervento additivo formulata dal giudice 'a quo', si tende infatti a riportare la disposizione censurata all'assetto preesistente alla sentenza - di dichiarazione di illegittimita' costituzionale, 'in parte qua', dell'art. 21, terzo comma, della legge fallimentare n. 46 del 1975, e dunque ad effettuare una sorta di sindacato di merito su questa decisione, in contrasto con il principio di non impugnabilita' delle pronunce del giudice delle leggi, risultante dagli artt. 136, primo comma, e 137, terzo comma, Cost., e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. - V. S. n. 46/1975 (gia' citata nel testo). Sul principio della non impugnabilita' delle pronunce della Corte costituzionale, cfr., inoltre, S. n. 29/1998, nonche' O. nn. 220/1998, 7/1991; 27/1990, 93/1990 e 203/1990. V. anche la seguente massima B. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 35  co. 1

Costituzione  art. 136

Costituzione  art. 136  co. 1

Costituzione  art. 137  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 30    co. 3