Ordinanza 461/1999 (ECLI:IT:COST:1999:461)
Massima numero 25065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
14/12/1999; Decisione del
14/12/1999
Deposito del 23/12/1999; Pubblicazione in G. U. 29/12/1999
Massime associate alla pronuncia:
25064
Titolo
ORD. 461/99 B. FALLIMENTO - REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, IN SEGUITO AD OPPOSIZIONE, CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO MA NON CONTENENTE DISPOSIZIONI CIRCA IL SOGGETTO RESPONSABILE PER LA ERRONEAMENTE RITENUTA INSOLVENZA - PAGAMENTO DEL COMPENSO AL CURATORE E DELLE SPETTANZE DEL LEGALE DELLA CURATELA MEDIANTE AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA, NONCHE' DEI DIRITTI AD AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO E ALLA TUTELA DEL LAVORO IN TUTTE LE SUE FORME - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 461/99 B. FALLIMENTO - REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, IN SEGUITO AD OPPOSIZIONE, CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO MA NON CONTENENTE DISPOSIZIONI CIRCA IL SOGGETTO RESPONSABILE PER LA ERRONEAMENTE RITENUTA INSOLVENZA - PAGAMENTO DEL COMPENSO AL CURATORE E DELLE SPETTANZE DEL LEGALE DELLA CURATELA MEDIANTE AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA, NONCHE' DEI DIRITTI AD AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO E ALLA TUTELA DEL LAVORO IN TUTTE LE SUE FORME - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost., nei confronti degli artt. 21, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e 16, quarto comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (legge sul gratuito patrocinio), nella parte in cui, in caso di revoca del fallimento con sentenza passata in giudicato che nulla disponga in ordine alla responsabilita' per la declaratoria di insolvenza, non prevedono, per il pagamento del compenso al curatore e delle spettanze del legale della curatela, l'ammissione al gratuito patrocinio. Non vi e' infatti ragione per far ricorso, nel procedimento principale, al su citato r.d. n. 3282 del 1923. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost., nei confronti degli artt. 21, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e 16, quarto comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (legge sul gratuito patrocinio), nella parte in cui, in caso di revoca del fallimento con sentenza passata in giudicato che nulla disponga in ordine alla responsabilita' per la declaratoria di insolvenza, non prevedono, per il pagamento del compenso al curatore e delle spettanze del legale della curatela, l'ammissione al gratuito patrocinio. Non vi e' infatti ragione per far ricorso, nel procedimento principale, al su citato r.d. n. 3282 del 1923. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 35
co. 1
Altri parametri e norme interposte