Ordinanza 462/1999 (ECLI:IT:COST:1999:462)
Massima numero 25055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  14/12/1999;  Decisione del  14/12/1999
Deposito del 23/12/1999; Pubblicazione in G. U. 29/12/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 462/99. CATASTO - TARIFFE D'ESTIMO E RENDITE DETERMINATE IN BASE AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 20 GENNAIO 1990 - PREVISTA PERMANENZA IN VIGORE, RELATIVAMENTE ALL'APPLICABILITA' DELLE IMPOSTE DIVERSE DA QUELLE DIRETTE, FINO AL 31 DICEMBRE 1993 - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA, OLTRE CHE DEL PRINCIPIO DI PROGRESSIVITA' DEL SISTEMA TRIBUTARIO - MANCATA OSSERVANZA, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DELLE PRESCRIZIONI DI LEGGE E DELLE NORME INTEGRATIVE RIGUARDO A FORMA, CONTENUTO, TRASMISSIONE E NOTIFICHE DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 2 del d.l. 2 gennaio 1993, n. 16 (convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75) nella parte in cui, relativamente alla applicazione delle imposte diverse da quelle dirette, prevede che restino in vigore fino al 31 dicembre 1993 le tariffe d'estimo e le rendite gia' determinate in esecuzione del D.M. 20 gennaio 1990. L'ordinanza di rimessione, infatti - a parte la mancata notifica della stessa ad una delle parti convenute (Ufficio del registro di Pontedera) - e' stata trasmessa alla Corte costituzionale non in originale, bensi' in copia, e oltretutto in un testo che diverge da quello che consta essere stato notificato ai ricorrenti e al Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto solo in quest'ultimo la parte della motivazione concernente il "duplice profilo" del prospettato contrasto della disposizione denunciata con gli invocati precetti costituzionali risulta compiutamente sviluppata. Ed e' percio' evidente la inottemperanza degli adempimenti rimessi al riguardo al giudice 'a quo' dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 1 della Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - Cfr. O. nn. 104/1999, 395/1997, 372/1995 e 202/1983. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 1