Sentenza 464/1999 (ECLI:IT:COST:1999:464)
Massima numero 25075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  15/12/1999;  Decisione del  15/12/1999
Deposito del 30/12/1999; Pubblicazione in G. U. 05/01/2000
Massime associate alla pronuncia:  25076  25077


Titolo
SENT. 464/99 A. TRIBUTI LOCALI - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TA.R.S.U.) - RISCOSSIONE - TRIBUTI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATI (IN PENDENZA DI RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE) - ISCRIZIONE A RUOLO GRADUALE E FRAZIONATA (A SECONDA DEI DIVERSI GRADI DI GIUDIZIO) IN APPLICAZIONE DI NORMA DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973 - RITENUTA PRECLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, IN VIA INCIDENTALE, PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI TUTELA DEL DIRITTO DI AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA PER ESSERE STATA DISPOSTA NEL PROCESSO DI PROVENIENZA LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - REIEZIONE.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, in via incidentale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale) nella parte in cui non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto - in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie - definitivo, che l'iscrizione a ruolo del tributo (nella specie: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TA.R.S.U.) possa essere disposta per il solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione delle imposte sul reddito), va respinta l'eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza, avanzata dalla difesa dello Stato in quanto, nel processo di provenienza, in seguito alla provvisoria iscrizione a ruolo del tributo, da parte del Comune di Genova, nella misura intera, con relative soprattasse e interessi, la adita Commissione tributaria aveva disposto, a norma dell'art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la sospensione dell'esecuzione. L'accoglimento della istanza di sospensione, infatti, lascia impregiudicata la problematica della legittimita' della norma impugnata, quanto meno in ordine alle conseguenze del ritardo dei pagamenti. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23