Sentenza 464/1999 (ECLI:IT:COST:1999:464)
Massima numero 25076
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  15/12/1999;  Decisione del  15/12/1999
Deposito del 30/12/1999; Pubblicazione in G. U. 05/01/2000
Massime associate alla pronuncia:  25075  25077


Titolo
SENT. 464/99 B. TRIBUTI LOCALI - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TA.R.S.U.) - RISCOSSIONE - TRIBUTI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATI (IN PENDENZA DI RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE) - ISCRIZIONE A RUOLO GRADUALE E FRAZIONATA (A SECONDA DEI DIVERSI GRADI DI GIUDIZIO) IN APPLICAZIONE DI NORMA DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973 - RITENUTA PRECLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, IN VIA INCIDENTALE, PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI TUTELA DEL DIRITTO DI AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO - DEDUZIONE DI ALTRO MOTIVO DI INCOSTITUZIONALITA' (IN RIFERIMENTO ALL'ART. 53, SECONDO COMMA, COST.) NON PROSPETTATO NELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE, DA PARTE DEL SOGGETTO PRIVATO INTERVENIENTE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, in via incidentale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale) nella parte in cui non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto - in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie - definitivo, che l'iscrizione a ruolo del tributo (nella specie: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TA.R.S.U.) possa essere disposta per il solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione delle imposte sul reddito), sono inammissibili i profili relativi alla pretesa violazione dell'art. 53, secondo comma, Cost., invocati dalla parte privata interveniente. A prescindere infatti dall'assoluta estraneita' alla materia del criterio di progressivita' previsto dall'invocato parametro-criterio che attiene al sistema (impositivo) tributario nel suo complesso, e non certamente alla fase della riscossione - va ribadito che l'ambito del giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale resta delimitato dall'ordinanza del giudice 'a quo', che ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve contenere "i termini e i motivi" delle questioni sottoposte alla Corte. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23