Sentenza 464/1999 (ECLI:IT:COST:1999:464)
Massima numero 25077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
15/12/1999; Decisione del
15/12/1999
Deposito del 30/12/1999; Pubblicazione in G. U. 05/01/2000
Titolo
SENT. 464/99 C. TRIBUTI LOCALI - TASSA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TA.R.S.U.) - RISCOSSIONE - TRIBUTI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATI (IN PENDENZA DI RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE) - ISCRIZIONE A RUOLO GRADUALE E FRAZIONATA (A SECONDA DEI DIVERSI GRADI DI GIUDIZIO) IN APPLICAZIONE DI NORME DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973 - RITENUTA PRECLUSIONE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DI ALTRI TRIBUTI, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI AZIONE E DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON COMPARABILITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - NON NECESSITA', PER UNA ADEGUATA TUTELA DEL CONTRIBUENTE, TENUTO CONTO ANCHE DELLA POSSIBILITA' DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE, DELLA RICHIESTA PRONUNCIA ADDITIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 464/99 C. TRIBUTI LOCALI - TASSA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TA.R.S.U.) - RISCOSSIONE - TRIBUTI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATI (IN PENDENZA DI RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE) - ISCRIZIONE A RUOLO GRADUALE E FRAZIONATA (A SECONDA DEI DIVERSI GRADI DI GIUDIZIO) IN APPLICAZIONE DI NORME DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973 - RITENUTA PRECLUSIONE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DI ALTRI TRIBUTI, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI AZIONE E DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON COMPARABILITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - NON NECESSITA', PER UNA ADEGUATA TUTELA DEL CONTRIBUENTE, TENUTO CONTO ANCHE DELLA POSSIBILITA' DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE, DELLA RICHIESTA PRONUNCIA ADDITIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale) nella parte in cui (comma 1, 4 e 5) non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto - in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie - definitivo, che l'iscrizione a ruolo del tributo (nella specie: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TA.R.S.U.) possa essere disposta per il solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione delle imposte sul reddito). Infatti, sia che si ritenga che la disposizione impugnata consenta - come affermato dal giudice 'a quo' - la iscrizione provvisoria del totale del tributo, o imponga, invece - come ha sostenuto la difesa dello Stato - una iscrizione frazionata, la prospettata incostituzionalita' non sussiste. Atteso che, per quanto riguarda il primo dei profili dedotti (disparita' di trattamento), la TA.R.SU., per natura, per soggetto impositore, per modalita' di commisurazione della tassa e per i rapporti (legislativamente fissati) tra gettito complessivo e costo di esercizio, si differenzia dalle imposte cui e' direttamente applicabile l'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 e pertanto il legislatore non e' tenuto, sul piano costituzionale, ad una identita' di scelte in ordine ai tempi e modalita' di esazione e iscrizione a ruolo provvisorio. Mentre, per quanto attiene al secondo profilo, va rilevato che l'adeguata tutela dei propri diritti attraverso la possibilita' riconosciuta a tutti di agire in giudizio, non esige come soluzione obbligata per il legislatore, ne' l'indifferenziata sospensione 'ope legis' della esecuzione per il fatto della impugnazione, ne' una graduazione o frazionamento della esazione coattiva. Dovendosi anche tener conto, in proposito, che se, per il principio della esecutivita' degli atti provenienti da un'autorita' nell'esercizio di pubblici poteri, il ricorrente e' tenuto ad adempiere, egli puo' pur sempre chiedere, al tempo stesso (a norma dell'art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), alla adita commissione tributaria, in presenza di danno grave ed irreparabile, la sospensione dell'esecuzione: sospensione che, in caso di eccezionale urgenza, puo' essere provvisoriamente disposta anche con provvedimento del presidente del collegio. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale) nella parte in cui (comma 1, 4 e 5) non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto - in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie - definitivo, che l'iscrizione a ruolo del tributo (nella specie: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TA.R.S.U.) possa essere disposta per il solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione delle imposte sul reddito). Infatti, sia che si ritenga che la disposizione impugnata consenta - come affermato dal giudice 'a quo' - la iscrizione provvisoria del totale del tributo, o imponga, invece - come ha sostenuto la difesa dello Stato - una iscrizione frazionata, la prospettata incostituzionalita' non sussiste. Atteso che, per quanto riguarda il primo dei profili dedotti (disparita' di trattamento), la TA.R.SU., per natura, per soggetto impositore, per modalita' di commisurazione della tassa e per i rapporti (legislativamente fissati) tra gettito complessivo e costo di esercizio, si differenzia dalle imposte cui e' direttamente applicabile l'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 e pertanto il legislatore non e' tenuto, sul piano costituzionale, ad una identita' di scelte in ordine ai tempi e modalita' di esazione e iscrizione a ruolo provvisorio. Mentre, per quanto attiene al secondo profilo, va rilevato che l'adeguata tutela dei propri diritti attraverso la possibilita' riconosciuta a tutti di agire in giudizio, non esige come soluzione obbligata per il legislatore, ne' l'indifferenziata sospensione 'ope legis' della esecuzione per il fatto della impugnazione, ne' una graduazione o frazionamento della esazione coattiva. Dovendosi anche tener conto, in proposito, che se, per il principio della esecutivita' degli atti provenienti da un'autorita' nell'esercizio di pubblici poteri, il ricorrente e' tenuto ad adempiere, egli puo' pur sempre chiedere, al tempo stesso (a norma dell'art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), alla adita commissione tributaria, in presenza di danno grave ed irreparabile, la sospensione dell'esecuzione: sospensione che, in caso di eccezionale urgenza, puo' essere provvisoriamente disposta anche con provvedimento del presidente del collegio. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte