Sentenza 465/1999 (ECLI:IT:COST:1999:465)
Massima numero 25081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente VASSALLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
15/12/1999; Decisione del
15/12/1999
Deposito del 30/12/1999; Pubblicazione in G. U. 05/01/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 465/99. IMPIEGO PUBBLICO - NORME DI FINANZIAMENTO DEGLI ONERI PER IL CONTINGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI OPERANTE IN SICILIA - REGIONE SICILIANA - LAMENTATA <> - CONSEGUENTE ALTERAZIONE DEL SISTEMA DELLA GERARCHIA DELLE FONTI - PROMULGAZIONE DELLA LEGGE IMPUGNATA CON OMISSIONE DELLE DISPOSIZIONI DENUNCIATE - ESAURIMENTO DEL POTERE DI PROMULGAZIONE - POSSIBILITA' CHE LE PARTI DELLA LEGGE IMPUGNATE ED OMESSE IN SEDE DI PROMULGAZIONE ESPLICHINO EFFICACIA - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 465/99. IMPIEGO PUBBLICO - NORME DI FINANZIAMENTO DEGLI ONERI PER IL CONTINGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI OPERANTE IN SICILIA - REGIONE SICILIANA - LAMENTATA <
Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso con il quale il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato - per contrasto con gli artt. 114 Cost., 14 e 17 dello Statuto speciale - l'art. 11, comma 6, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia), in quanto - posto che la legge impugnata e' stata fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione delle disposizioni denunciate (legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3) - l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale.
- Cfr. S. n. 352/1999.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso con il quale il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato - per contrasto con gli artt. 114 Cost., 14 e 17 dello Statuto speciale - l'art. 11, comma 6, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia), in quanto - posto che la legge impugnata e' stata fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione delle disposizioni denunciate (legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3) - l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale.
- Cfr. S. n. 352/1999.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
23/12/1997
n. 0
art. 11
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte