Sentenza 466/1999 (ECLI:IT:COST:1999:466)
Massima numero 25066
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente VASSALLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
15/12/1999; Decisione del
15/12/1999
Deposito del 30/12/1999; Pubblicazione in G. U. 05/01/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 466/99. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE SICILIANA - AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DI PROVINCE E COMUNI RICOMPRENDENTI AREE METROPOLITANE E, RISPETTIVAMENTE, RICOMPRESI IN TALI AREE E DELLE RELATIVE SEZIONI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - PREVISTO INCREMENTO, CON NORME DI LEGGE REGIONALE AUTODEFINITESI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA, DELL'INDENNITA' DI CARICA AD ESSI SPETTANTE, A DECORRERE DALLA DATA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CHE LE AREE METROPOLITANE INDIVIDUA, PUR NELL'ASSENZA DEI NECESSARI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO CON RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO - CONTESTATE ATTRIBUZIONE DEI SUDDETTI EMOLUMENTI IN MANCANZA DEL NECESSARIO PRESUPPOSTO DELL'ESERCIZIO EFFETTIVO DI FUNZIONI PUBBLICHE, E CONSEGUENTE INGIUSTIFICATA SANATORIA DI COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON INTERFERENZA ANCHE SULLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' GIURISDIZIONALI - PROMULGAZIONE DELLA LEGGE IN OGGETTO CON OMISSIONE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 466/99. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE SICILIANA - AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DI PROVINCE E COMUNI RICOMPRENDENTI AREE METROPOLITANE E, RISPETTIVAMENTE, RICOMPRESI IN TALI AREE E DELLE RELATIVE SEZIONI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - PREVISTO INCREMENTO, CON NORME DI LEGGE REGIONALE AUTODEFINITESI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA, DELL'INDENNITA' DI CARICA AD ESSI SPETTANTE, A DECORRERE DALLA DATA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CHE LE AREE METROPOLITANE INDIVIDUA, PUR NELL'ASSENZA DEI NECESSARI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO CON RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO - CONTESTATE ATTRIBUZIONE DEI SUDDETTI EMOLUMENTI IN MANCANZA DEL NECESSARIO PRESUPPOSTO DELL'ESERCIZIO EFFETTIVO DI FUNZIONI PUBBLICHE, E CONSEGUENTE INGIUSTIFICATA SANATORIA DI COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON INTERFERENZA ANCHE SULLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' GIURISDIZIONALI - PROMULGAZIONE DELLA LEGGE IN OGGETTO CON OMISSIONE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, 97 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 20 agosto 1998 - per essersi in esso previsto, con norme autodefinitesi di interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale n. 41 del 1996, un incremento, nella misura del cinquanta per cento, dell'indennita' di carica spettante agli amministratori e consiglieri delle province e dei comuni della Regione ricomprendenti e, rispettivamente, ricompresi nelle aree metropolitane costituite ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge 6 marzo 1986, n. 9, e delle relative sezioni del Comitato regionale di controllo, a decorrere dalla data della emanazione del decreto del Presidente della Regione che individua tali aree, pur nell'assenza di provvedimenti di attuazione di detta forma gestionale, e a prescindere quindi dall'indispensabile presupposto dell'esercizio effettivo delle funzioni relative, in tal modo assumendo, anche per l'efficacia retroattiva della statuizione, i caratteri di una generalizzata e ingiustificata sanatoria di comportamenti illegittimi delle pubbliche amministrazioni - deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La legge in questione, infatti, e' stata oggetto di una promulgazione solo parziale (legge regionale 7 settembre 1995, n. 23) da parte del Presidente della Regione, con omissione delle disposizioni censurate, il che, precludendo definitivamente la possibilita' che esse acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, priva la controversia in oggetto.
- Cfr. S. 352/1999.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, 97 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 20 agosto 1998 - per essersi in esso previsto, con norme autodefinitesi di interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale n. 41 del 1996, un incremento, nella misura del cinquanta per cento, dell'indennita' di carica spettante agli amministratori e consiglieri delle province e dei comuni della Regione ricomprendenti e, rispettivamente, ricompresi nelle aree metropolitane costituite ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge 6 marzo 1986, n. 9, e delle relative sezioni del Comitato regionale di controllo, a decorrere dalla data della emanazione del decreto del Presidente della Regione che individua tali aree, pur nell'assenza di provvedimenti di attuazione di detta forma gestionale, e a prescindere quindi dall'indispensabile presupposto dell'esercizio effettivo delle funzioni relative, in tal modo assumendo, anche per l'efficacia retroattiva della statuizione, i caratteri di una generalizzata e ingiustificata sanatoria di comportamenti illegittimi delle pubbliche amministrazioni - deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La legge in questione, infatti, e' stata oggetto di una promulgazione solo parziale (legge regionale 7 settembre 1995, n. 23) da parte del Presidente della Regione, con omissione delle disposizioni censurate, il che, precludendo definitivamente la possibilita' che esse acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, priva la controversia in oggetto.
- Cfr. S. 352/1999.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
20/08/1998
n. 0
art. 3
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte