Sentenza 467/1999 (ECLI:IT:COST:1999:467)
Massima numero 25068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente VASSALLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  15/12/1999;  Decisione del  15/12/1999
Deposito del 30/12/1999; Pubblicazione in G. U. 05/01/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 467/99. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE SICILIANA - DELIBERA LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA REGIONALE - CONSENTITA STABILIZZAZIONE, PRESSO ENTI LOCALI, A DETERMINATE CONDIZIONI, DI RAPPORTI DI LAVORO PRECARIO GIA' RICONOSCIUTI ILLEGITTIMI DALL'ORGANO DI CONTROLLO, SENZA PREVIA VALUTAZIONE DELLE DISPONIBILITA' DI POSTI IN ORGANICO - SANATORIA DI ESERCIZIO IN MODO NON CONFORME A LEGGE, DA PARTE DI DIPENDENTI DA DISMESSE SOCIETA' OPERANTI NEL SETTORE ZOLFIFERO, DELLA FACOLTA' DI OPZIONE, GIA' AD ESSI ACCORDATA, TRA INDENNITA' MENSILE DI PREPENSIONAMENTO E INDENNITA' 'UNA TANTUM' - AUTORIZZAZIONE AL SOPPRESSO ENTE MINERARIO SICILIANO A RINUNCIARE, O, ENTRO DETERMINATI LIMITI, A TRANSIGERE, A TUTTE LE CAUSE DI LAVORO RELATIVE A PERSONALE DIPENDENTE O DISMESSO - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DAL COMMISSARIO DELLO STATO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - PROMULGAZIONE DELLA IMPUGNATA DELIBERA CON OMISSIONE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana riguardo ad alcune disposizioni della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 22 settembre 1998 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998), e precisamente: a) in riferimento all'art. 97 Cost., nei confronti dell'art. 5, denunciato in quanto, nell'autorizzare gli enti locali, in presenza di determinate condizioni, a stabilizzare il rapporto di lavoro precario prestato presso di essi da soggetti la cui assunzione in servizio sia stata gia' deliberata con atto successivamente annullato dall'organo di controllo, ma poi reiterato e divenuto esecutivo, consentirebbe l'assunzione di nuovo personale in assenza della previa necessaria valutazione della disponibilita' di posti in organico; b) in riferimento agli artt. 97 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 6, comma 1, denunciato in quanto disporrebbe una sanatoria delle situazioni di illegittimita' in cui erano incorsi alcuni dipendenti da societa' operanti nel settore zolfifero dismesse, i quali, invece di esercitare la facolta' di opzione, ad essi riconosciuta, tra un'indennita' mensile di prepensionamento e una indennita' 'una tantum', all'atto della risoluzione del rapporto, avevano richiesto ed ottenuto la indennita' 'una tantum' durante il periodo di prepensionamento; e, infine, c), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti dell'art. 7, denunciato a sua volta in quanto autorizza l'Ente Minerario Siciliano (E.M.S.) - soppresso e messo in liquidazione - a rinunciare a tutte le cause promosse in materia di lavoro, relative a personale dipendente o dismesso, e a procedere al riguardo, entro determinati limiti, a tentativi di transazione, con conseguenti minori introiti o maggiori esborsi, entrambi in ogni caso pregiudizievoli per le finanze pubbliche. La delibera legislativa in questione e' stata infatti oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana - divenendo legge 9 ottobre 1998, n. 27 - con omissione delle disposizioni censurate, il che, precludendo definitivamente la possibilita' che esse acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, priva la controversia di oggetto. - Nello stesso senso, riguardo a situazione del tutto analoga, da ultimo, S. n. 352/1999. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte