Sentenza 468/1999 (ECLI:IT:COST:1999:468)
Massima numero 25067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente VASSALLI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  15/12/1999;  Decisione del  15/12/1999
Deposito del 30/12/1999; Pubblicazione in G. U. 05/01/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 468/99. CACCIA - REGIONE VENETO - ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI FALCHI PER USO VENATORIO - PREVISTO ESERCIZIO DI TALE ATTIVITA', CON LEGGE DELLA REGIONE, DURANTE L'INTERO ANNO - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO CON RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - LAMENTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA LEGGE-QUADRO STATALE CIRCA I PERIODI VENATORI - ESCLUSIONE - APPLICABILITA', NON IMPEDITA, MA ANZI RIBADITA NELL'IPOTESI 'DE QUA', DALLA NORMATIVA IMPUGNATA, DEL DIVIETO DI PREDAZIONE DI ESEMPLARI DELLA FAUNA SELVATICA NEI GIORNI DI CACCIA CHIUSA, E DELLE RELATIVE SANZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117 Cost., nei confronti dell'art. 3, comma 3, della delibera legislativa riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale del Veneto il 12 giugno 1998 (concernente "Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio"), al quale si contesta che, con l'autorizzare il falconiere, in seguito all'iscrizione nel registro di cui al comma 2 dell'art. 2, ad addestrare ed allenare i falchi durante l'intero periodo dell'anno, anche se "con divieto di predazione di fauna selvatica limitatamente ai periodi di caccia chiusa", si porrebbe in contrasto con la disciplina dei periodi venatori di cui all'art. 18 della legge-quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157. Ai fini del promosso giudizio di costituzionalita', infatti, non e' necessario pronunciarsi sull'assunto del ricorrente - dallo stesso peraltro non dimostrato e oltretutto diffusamente contraddetto nelle difese della Regione - secondo cui, per la ritenuta non modificabilita' del comportamento del falco in volo, una volta che non sia piu' legato al pugno del falconiere, sarebbe oggettivamente impossibile addestrare il rapace in modo da impedirgli ogni azione di predazione. Atteso che, anche se tale assunto fosse valido, la disciplina censurata verrebbe, tutt'al piu', a configurarsi come una norma permissiva non idonea a produrre effetti, e comunque non di ostacolo - in presenza di episodi di predazione di esemplari di fauna selvatica durante la chiusura della stagione venatoria - alla doverosa irrogazione delle previste misure sanzionatorie. Pertanto la considerazione - comunque da ribadirsi - che, alla stregua della vigente legge-quadro (che in cio' non si distingue dalla abrogata legge 27 dicembre 1977, n. 968) l'attivita' venatoria si caratterizza, oltre che per il tipo di azioni svolte (abbattimento o cattura di animali e attivita' preparatoria) e per l'oggetto di essa (animali da abbattere o catturare appartenenti alla fauna selvatica), per i mezzi destinati al suo svolgimento (armi o animali consentiti dalla legge come strumenti di caccia), non e' sufficiente per ritenere il ricorso in oggetto meritevole di accoglimento.

- Sulla disciplina, anche sanzionatoria, in materia di periodi venatori, come elemento, anche in base alla normativa e alla giurisprudenza comunitaria, del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, v. S. nn. 168/1999 e 323/1998.

- Riguardo alla su richiamata nozione di "attivita' venatoria", v. S. n. 578/1990.

Atti oggetto del giudizio

delibera legislativa Regione Veneto  12/06/1998  n. 0  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18