Ordinanza 470/1999 (ECLI:IT:COST:1999:470)
Massima numero 25069
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  15/12/1999;  Decisione del  15/12/1999
Deposito del 30/12/1999; Pubblicazione in G. U. 05/01/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 470/99. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO E STATO SOLLEVATO DALLA PRIMA NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN RELAZIONE AD ATTI (RITENUTI INVASIVI) DEL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI BOLZANO - MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, NON PRECEDUTA DA INTESA O CONSULTAZIONE CON IL PUBBLICO MINISTERO I CUI ATTI SONO STATI IMPUGNATI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROMOSSO, CON RICORSO DEL SUDDETTO SOSTITUTO PROCURATORE, IN RELAZIONE A TALE OMISSIONE, NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - RITENUTA INCIDENZA SULLA DIFESA DELLE ATTRIBUZIONI 'EX' ART. 112 COST. - LAMENTATA LESIONE, ALTRESI', DEI PRINCIPI GENERALI DELL'INTESA E DELLA LEALE COOPERAZIONE TRA POTERI DELLO STATO - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LE SUCCESSIVE NOTIFICHE.

Testo
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato, con ricorso depositato il 3 giugno 1999, dal Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla mancata costituzione di quest'ultimo, senza che sia intervenuta un'intesa o che sia stato richiesto un parere della coinvolta Procura della Repubblica, nel giudizio sul conflitto tra Provincia autonoma di Bolzano e Stato, iscritto al n. 3 del Registro conflitti del 1999, avente ad oggetto atti adottati dal medesimo sostituto procuratore, deve essere dichiarato, in sede di prima delibazione, ammissibile. Non v'ha dubbio infatti - per quanto riguarda i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che il ricorrente Sostituto Procuratore e' legittimato a sollevare il conflitto - in quanto lo stesso, titolare diretto ed esclusivo dell'attivita' di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale, a norma dell'art. 112 Cost., agisce per la tutela dell'indipendenza nell'esercizio delle attribuzioni del potere giudiziario, in relazione alla difesa di esse nei giudizi sui conflitti tra Regioni e Province autonome e Stato - e che anche la legittimazione del Presidente del Consiglio dei ministri a resistere deve essere riconosciuta, trattandosi dell'organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che esso rappresenta in ordine alla determinazione di costituirsi nei giudizi costituzionali per conflitto tra Stato e Regioni o Province autonome. Ed altrettanto dicasi riguardo ai requisiti oggettivi dalla stessa su citata disposizione richiesti, in quanto il ricorrente Sostituto Procuratore lamenta la lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite. Infine, anche le prescrizioni dell'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale risultano osservate, giacche' dal ricorso si ricavano le "ragioni del conflitto" e sono indicate "le norme costituzionali che regolano la materia".

- Riguardo alla legittimazione del pubblico ministero nei conflitti di attribuzione tra poteri, v., tra le molte, S. n. 410/1998.

Atti oggetto del giudizio

norme integrative giudizi davanti alla Corte cost    n.   art. 26  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37