Paesaggio - In genere - Norme della Regione Siciliana - Nulla osta alla concessione in sanatoria - Vincolo paesaggistico sopravvenuto rispetto all'ultimazione di un'opera abusiva - Esclusione dell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal vincolo - Denunciata violazione della competenza statutaria primaria della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, in relazione a norma fondamentale di riforma economico-sociale - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione. (Classif. 170001).
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal CGARS in riferimento all'art. 14, comma 1, lett. n), dello statuto della Regione Siciliana e agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 5, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 1994 che, con riguardo alle richieste di nulla osta alla concessione in sanatoria, esclude l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal vincolo paesaggistico nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sopravvenuto rispetto all'ultimazione di un'opera abusiva. Il rimettente non motiva in modo adeguato sulla pertinenza al caso di specie del parametro interposto, costituito dalla norma di riforma economico-sociale contenuta nell'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004.