Sentenza 114/2022 (ECLI:IT:COST:2022:114)
Massima numero 44892
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  23/03/2022;  Decisione del  23/03/2022
Deposito del 09/05/2022; Pubblicazione in G. U. 11/05/2022
Massime associate alla pronuncia:  44891  44893  44894  44895  44896  44897


Titolo
Regioni (competenza concorrente) - Tutela della salute - Fondo per il rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto, da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce - Determinazione dei criteri di accesso al Fondo - Spettanza al Ministro della salute, anziché mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - Violazione della competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, della sfera di autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni e del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Salvezza dei procedimenti di spesa in corso. (Classif. 217018).

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, nei termini di cui in motivazione, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., l'art. 1, comma 480, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero della salute sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La norma impugnata dalla Regione Campania, rimettendo esclusivamente al d.m. le modalità di attuazione del fondo di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, per il rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto, da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce, vìola la competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, la sfera di autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni e il principio di leale collaborazione. L'intreccio di competenze proprio della disciplina in esame non può infatti essere composto facendo ricorso al criterio della prevalenza, poiché nessuno di tali ambiti, né dal punto di vista qualitativo, né da quello quantitativo, manifesta un rilievo prevalente sugli altri. In ragione della natura delle prestazioni, del loro rilievo in termini di adeguatezza del trattamento, e, quindi, della rilevanza per il diritto alla salute delle pazienti, va tuttavia garantita la continuità nella erogazione delle risorse finanziarie disposte dal decreto ministeriale, con conseguente salvezza degli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti. (Precedenti: S. 246/2019 - mass. 42849; S. 74/2018 - mass. 40486; S. 71/2018 - mass. 41238; S. 50/2008 - mass. 32165 e 32169).

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2020  n. 178  art. 1  co. 480

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte