Sentenza 75/2022 (ECLI:IT:COST:2022:75)
Massima numero 44868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  23/02/2022;  Decisione del  23/02/2022
Deposito del 24/03/2022; Pubblicazione in G. U. 30/03/2022
Massime associate alla pronuncia:  44867  44870


Titolo
Paesaggio - In genere - Norme della Regione Siciliana - Nulla osta alla concessione in sanatoria - Vincolo paesaggistico sopravvenuto rispetto all'ultimazione di un'opera abusiva - Esclusione dell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal vincolo - Denunciata violazione della competenza statutaria primaria della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, in relazione a norma fondamentale di riforma economico-sociale - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione. (Classif. 170001).

Testo

È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal CGARS in riferimento all'art. 14, comma 1, lett. n), dello statuto della Regione Siciliana e agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 5, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 1994 che, con riguardo alle richieste di nulla osta alla concessione in sanatoria, esclude l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal vincolo paesaggistico nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sopravvenuto rispetto all'ultimazione di un'opera abusiva. Il rimettente non motiva in modo adeguato sulla pertinenza al caso di specie del parametro interposto, costituito dalla norma di riforma economico-sociale contenuta nell'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  31/05/1994  n. 17  art. 5  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sicilia  art. 14  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 167    co. 5