Ordinanza 2/2000 (ECLI:IT:COST:2000:2)
Massima numero 25084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
17/12/1999; Decisione del
17/12/1999
Deposito del 07/01/2000; Pubblicazione in G. U. 12/01/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Catasto - Tariffe d'estimo e rendite catastali già determinate (in esecuzione del d.m. 20 gennaio 1990) - Permanenza in vigore - Ritenuto esercizio, da parte del legislatore, di una funzione tipicamente amministrativa - Lamentato vizio di eccesso di potere e di irragionevolezza, con conseguente assoluta carenza di difesa in giudizio per il cittadino - Questione già rigettata - Manifesta infondatezza.
Catasto - Tariffe d'estimo e rendite catastali già determinate (in esecuzione del d.m. 20 gennaio 1990) - Permanenza in vigore - Ritenuto esercizio, da parte del legislatore, di una funzione tipicamente amministrativa - Lamentato vizio di eccesso di potere e di irragionevolezza, con conseguente assoluta carenza di difesa in giudizio per il cittadino - Questione già rigettata - Manifesta infondatezza.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta di interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie), conv., con modific., nella l. 24 marzo 1993 n. 75, "nella parte in cui prevede la permanenza in vigore delle tariffe d'estimo e delle rendite gia' determinate in esecuzione del d.m. 20 gennaio 1990 ", in quanto identica questione e' stata gia' dichiarata non fondata con sent. n. 211 del 1998 e non sono stati addotti argomenti di concludenza tale da indurre al mutamento delle affermazioni poste a fondamento di tale sentenza. - S. n. 11/1998.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta di interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie), conv., con modific., nella l. 24 marzo 1993 n. 75, "nella parte in cui prevede la permanenza in vigore delle tariffe d'estimo e delle rendite gia' determinate in esecuzione del d.m. 20 gennaio 1990 ", in quanto identica questione e' stata gia' dichiarata non fondata con sent. n. 211 del 1998 e non sono stati addotti argomenti di concludenza tale da indurre al mutamento delle affermazioni poste a fondamento di tale sentenza. - S. n. 11/1998.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
23/01/1993
n. 16
art. 2
co. 0
legge
24/03/1993
n. 75
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte