Ordinanza 3/2000 (ECLI:IT:COST:2000:3)
Massima numero 25082
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  17/12/1999;  Decisione del  17/12/1999
Deposito del 07/01/2000; Pubblicazione in G. U. 12/01/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunita' parlamentari - Dichiarazione di insindacabilità, con deliberazione della camera dei deputati, ex art. 68, primo comma, cost., dei fatti per cui il deputato vittorio sgarbi è stato chiamato a rispondere, davanti al tribunale di treviso, del reato di diffamazione aggravata - Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato, in relazione a tale delibera, dal giudice adito - Fase di delibazione - Ammissibilità - Fissazione del termine per la notificazione del ricorso.

Testo
Il conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Treviso, con ordinanza del 16 aprile 1999, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata il 24 febbraio 1999, con la quale la Camera ha dichiarato che i fatti per cui, davanti al medesimo Tribunale, e' in corso procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi - imputato del reato di diffamazione continuata e aggravata in danno della dott.ssa Anna Fasan, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone - riguardano opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., deve essere dichiarato, in fase di prima delibazione, ammissibile. Sotto il profilo dei requisiti richiesti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, vanno infatti riconosciute, sotto il profilo soggettivo, sia la legittimazione del Tribunale di Treviso - in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere a cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli - a sollevare il conflitto, sia la legittimazione della Camera dei deputati ad esservi parte, quale organo competente, a sua volta, a dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost.. Mentre, per quanto attiene al profilo oggettivo, non v'ha dubbio che il Tribunale ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio, ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse da quest'ultimo. Dal ricorso, inoltre, alla stregua di quanto e' previsto dall'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, e' dato ricavare "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia".

- Riguardo alla legittimazione dell'autorita' giudiziaria nei conflitti tra poteri, v., 'ex plurimis', S. n. 289/1998 e O. nn. 471/1998, 254/1998 e 177/1998, e riguardo alla legittimazione della Camera dei deputati, tra le altre, S. n. 379/1996.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  24/02/1999  n. 0  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26    co. 3