Sentenza 4/2000 (ECLI:IT:COST:2000:4)
Massima numero 25089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/01/2000; Decisione del
10/01/2000
Deposito del 12/01/2000; Pubblicazione in G. U. 19/01/2000
Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Questioni, sollevate da giudice amministrativo, nel corso di giudizi cautelari, contemporaneamente alla sospensione in via provvisoria e temporanea, degli atti impugnati - Esaurimento del potere del giudice 'a quo' - Esclusione - Permanenza del requisito della rilevanza - Fattispecie.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Questioni, sollevate da giudice amministrativo, nel corso di giudizi cautelari, contemporaneamente alla sospensione in via provvisoria e temporanea, degli atti impugnati - Esaurimento del potere del giudice 'a quo' - Esclusione - Permanenza del requisito della rilevanza - Fattispecie.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale su questioni sollevate da giudice amministrativo in sede di esame delle domande di sospensiva dei provvedimenti impugnati, il requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice 'a quo', contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, abbia disposto, con separato provvedimento, la sospensiva stessa, in via provvisoria e temporanea, sino alla ripresa del giudizio cautelare. (Principio ribadito nei giudizi, riuniti, di legittimita' costituzionale promossi dal TAR per la Sicilia nei confronti di varie disposizioni di legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, in materia di disciplina venatoria, su ricorsi proposti per la sospensiva di provvedimenti emanati, in base alle norme censurate, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.)
- V. massime seguenti. Cfr. S. n. 444/1990 e 367/1991.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale su questioni sollevate da giudice amministrativo in sede di esame delle domande di sospensiva dei provvedimenti impugnati, il requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice 'a quo', contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, abbia disposto, con separato provvedimento, la sospensiva stessa, in via provvisoria e temporanea, sino alla ripresa del giudizio cautelare. (Principio ribadito nei giudizi, riuniti, di legittimita' costituzionale promossi dal TAR per la Sicilia nei confronti di varie disposizioni di legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, in materia di disciplina venatoria, su ricorsi proposti per la sospensiva di provvedimenti emanati, in base alle norme censurate, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.)
- V. massime seguenti. Cfr. S. n. 444/1990 e 367/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23