Sentenza 4/2000 (ECLI:IT:COST:2000:4)
Massima numero 25090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/01/2000; Decisione del
10/01/2000
Deposito del 12/01/2000; Pubblicazione in G. U. 19/01/2000
Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto del giudizio principale - Mancanza, in esso, di altre questioni oltre a quella di costituzionalità sollevata - Irrilevanza di quest'ultima - Esclusione quando su di essa si basi anche la richiesta (di annullamento di provvedimento impugnato), su cui il giudice 'a quo' è comunque tenuto a pronunciarsi - Fattispecie.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto del giudizio principale - Mancanza, in esso, di altre questioni oltre a quella di costituzionalità sollevata - Irrilevanza di quest'ultima - Esclusione quando su di essa si basi anche la richiesta (di annullamento di provvedimento impugnato), su cui il giudice 'a quo' è comunque tenuto a pronunciarsi - Fattispecie.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, la circostanza che la dedotta incostituzionalita' di una o piu' norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice 'a quo', non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un 'petitum', separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimita' costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi. (Nella specie, nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale promossi con ordinanze del TAR per la Sicilia su disposizioni della legge regionale 1^ settembre 1997, n. 33, in tema di disciplina venatoria, si e' infatti escluso che le sollevate questioni di legittimita' costituzionale potessero ritenersi irrilevanti, in quanto, anche se i ricorsi oggetto dei giudizi principali si basavano unicamente su di esse, il giudice 'a quo' avrebbe dovuto pur sempre pronunciarsi, anche dopo la decisione della Corte, sulla richiesta di annullamento dei provvedimenti - oggetto dei processi principali - emanati, in seguito ed in applicazione delle norme censurate, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.) - V. massime seguenti. Cfr. anche S. nn. 263/1994 e 128/1998. red.: S. Pomodoro
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, la circostanza che la dedotta incostituzionalita' di una o piu' norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice 'a quo', non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un 'petitum', separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimita' costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi. (Nella specie, nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale promossi con ordinanze del TAR per la Sicilia su disposizioni della legge regionale 1^ settembre 1997, n. 33, in tema di disciplina venatoria, si e' infatti escluso che le sollevate questioni di legittimita' costituzionale potessero ritenersi irrilevanti, in quanto, anche se i ricorsi oggetto dei giudizi principali si basavano unicamente su di esse, il giudice 'a quo' avrebbe dovuto pur sempre pronunciarsi, anche dopo la decisione della Corte, sulla richiesta di annullamento dei provvedimenti - oggetto dei processi principali - emanati, in seguito ed in applicazione delle norme censurate, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.) - V. massime seguenti. Cfr. anche S. nn. 263/1994 e 128/1998. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23