Sentenza 4/2000 (ECLI:IT:COST:2000:4)
Massima numero 25092
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/01/2000; Decisione del
10/01/2000
Deposito del 12/01/2000; Pubblicazione in G. U. 19/01/2000
Titolo
Caccia - Regione siciliana - Legge regionale contenente norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Calendario venatorio regionale - Facoltà dell'assessore per l'agricoltura e le foreste di emanarlo senza il previo parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica - Contrasto con prescrizione della legge-quadro statale sulla caccia costituente norma di grande riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale parziale.
Caccia - Regione siciliana - Legge regionale contenente norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Calendario venatorio regionale - Facoltà dell'assessore per l'agricoltura e le foreste di emanarlo senza il previo parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica - Contrasto con prescrizione della legge-quadro statale sulla caccia costituente norma di grande riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
L'art. 18, comma 1, della legge della Regione Siciliana 1^ settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio) e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emani il calendario venatorio regionale, previa acquisizione del parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica. Tale disposizione, infatti, si pone in contrasto con la prescrizione dell'art. 18, comma 4, della legge-quadro statale 11 febbraio 1992, n. 157 - costituente norma di grande riforma economico-sociale - che nell'esigere che il calendario venatorio sia emanato "sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica", si basa su una scelta che trova spiegazione nel ruolo spettante a questo Istituto, qualificato dall'art. 7 della stessa legge-quadro come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza" non solo dello Stato, ma anche delle Regioni e delle Province. - Su altre norme della legge regionale in questione riguardanti il calendario venatorio, v. le seguenti massime H, I e P. red.: S. Pomodoro
L'art. 18, comma 1, della legge della Regione Siciliana 1^ settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio) e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emani il calendario venatorio regionale, previa acquisizione del parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica. Tale disposizione, infatti, si pone in contrasto con la prescrizione dell'art. 18, comma 4, della legge-quadro statale 11 febbraio 1992, n. 157 - costituente norma di grande riforma economico-sociale - che nell'esigere che il calendario venatorio sia emanato "sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica", si basa su una scelta che trova spiegazione nel ruolo spettante a questo Istituto, qualificato dall'art. 7 della stessa legge-quadro come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza" non solo dello Stato, ma anche delle Regioni e delle Province. - Su altre norme della legge regionale in questione riguardanti il calendario venatorio, v. le seguenti massime H, I e P. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 18
co. 1