Sentenza 4/2000 (ECLI:IT:COST:2000:4)
Massima numero 25093
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/01/2000; Decisione del
10/01/2000
Deposito del 12/01/2000; Pubblicazione in G. U. 19/01/2000
Titolo
Caccia - Regione siciliana - Legge regionale contenente norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Prelievo di fauna selvatica ai fini di attività di impresa agricola - Prevista liceita' senza le distinzioni e limitazioni stabilite al riguardo dalla legge-quadro sulla caccia - Violazione di norme di grande riforma economico-sociale, con incidenza sulla riserva alla legge statale della materia penale - Illegittimità costituzionale.
Caccia - Regione siciliana - Legge regionale contenente norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Prelievo di fauna selvatica ai fini di attività di impresa agricola - Prevista liceita' senza le distinzioni e limitazioni stabilite al riguardo dalla legge-quadro sulla caccia - Violazione di norme di grande riforma economico-sociale, con incidenza sulla riserva alla legge statale della materia penale - Illegittimità costituzionale.
Testo
Per violazione delle norme di grande riforma economico-sociale stabilite dagli artt. 12, 16, 18 e 30 della legge-quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, e, conseguentemente, dell'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana e dell'art. 25, comma secondo, Cost., e' illegittimo l'art. 17, comma 6, della legge della Regione Siciliana 1^ settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio), secondo il quale il prelievo di fauna selvatica ai fini delle ivi previste attivita' di impresa agricola, limitatamente all'area dove vengono allevati gli animali e alle specie oggetto di allevamento, non costituisce esercizio venatorio. Tale disposizione, infatti, considerando in modo del tutto indifferenziato, come attivita' non riconducibile all'esercizio venatorio, "il prelievo di fauna selvatica ai fini dell'esercizio di attivita' di impresa agricola", finisce per infrangere il quadro di riferimenti posto dalla legge statale, improntato a puntuali distinzioni circa i limiti di liceita' dell'esercizio venatorio stesso, a seconda delle diverse strutture (centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, aziende turistico-venatorie senza fini di lucro, aziende agri-turistico-venatorie, ecc.) di volta in volta considerate. - Su altre norme della legge regionale in questione riguardanti il prelievo di fauna selvatica nell'esercizio di impresa agricola, v. anche la seguente massima L. red.: S. Pomodoro
Per violazione delle norme di grande riforma economico-sociale stabilite dagli artt. 12, 16, 18 e 30 della legge-quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, e, conseguentemente, dell'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana e dell'art. 25, comma secondo, Cost., e' illegittimo l'art. 17, comma 6, della legge della Regione Siciliana 1^ settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio), secondo il quale il prelievo di fauna selvatica ai fini delle ivi previste attivita' di impresa agricola, limitatamente all'area dove vengono allevati gli animali e alle specie oggetto di allevamento, non costituisce esercizio venatorio. Tale disposizione, infatti, considerando in modo del tutto indifferenziato, come attivita' non riconducibile all'esercizio venatorio, "il prelievo di fauna selvatica ai fini dell'esercizio di attivita' di impresa agricola", finisce per infrangere il quadro di riferimenti posto dalla legge statale, improntato a puntuali distinzioni circa i limiti di liceita' dell'esercizio venatorio stesso, a seconda delle diverse strutture (centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, aziende turistico-venatorie senza fini di lucro, aziende agri-turistico-venatorie, ecc.) di volta in volta considerate. - Su altre norme della legge regionale in questione riguardanti il prelievo di fauna selvatica nell'esercizio di impresa agricola, v. anche la seguente massima L. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 12
legge 11/02/1992
n. 157
art. 16
legge 11/02/1992
n. 157
art. 18
legge 11/02/1992
n. 157
art. 30