Sentenza 4/2000 (ECLI:IT:COST:2000:4)
Massima numero 25094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  10/01/2000;  Decisione del  10/01/2000
Deposito del 12/01/2000; Pubblicazione in G. U. 19/01/2000
Massime associate alla pronuncia:  25089  25090  25091  25092  25093  25095  25096  25097  25098  25099  25100  25101  25102


Titolo
Caccia - Regione siciliana - Legge regionale contenente norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Ambiti territoriali di caccia (atc) - Previsione degli stessi, anche per quanto riguarda le isole eolie, pelagie, egadi, pantelleria ed ustica, in dimensioni e con confini provinciali - Riconosciuto contrasto con le finalità e caratteristiche degli ambiti territoriali di caccia stabilite da norme di grande riforma economico-sociale della legge-quadro statale sulla caccia - Illegittimità costituzionale.

Testo
Per violazione dei limiti posti alla potesta' legislativa regionale, in base all'art. 14 dello Statuto speciale per la Sicilia, dalle norme di grande riforma economico-sociale stabilite dalla legge-quadro sulla caccia, 11 febbraio 1992, n. 157, riguardo alle finalita' e caratteristiche degli ambiti territoriali di caccia ivi previsti, sono illegittime le disposizioni dell'art. 22 della legge regionale 1^ settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio) secondo le quali (comma 2) "le zone costituite in ambiti territoriali di caccia hanno dimensioni provinciali e sono delimitate dai confini della provincia", e (comma 7) "le isole Eolie, Pelagie Egadi, Pantelleria ed Ustica fanno parte dell'ambito territoriale della provincia cui esse appartengono". Tali disposizioni, infatti, sono in contrasto con l'art. 14 della legge-quadro, il quale dispone che le Regioni, con apposite norme, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. Giacche', se e' pur vero che - come risulta dai commi 1 e 3 dello stesso art. 22 - l'opzione operata verso la dimensione provinciale degli ambiti territoriali in questione non si presenta nella legge regionale come rigida e definitiva, prevedendosi la possibilita' , per l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di riorganizzarne l'estensione, "al fine di garantire parita' di condizioni per l'esercizio venatorio", tale intervento dell'Assessore regionale si presenta tuttavia come futuro e incerto e, cio' che piu' conta, finalizzato ad obiettivi non del tutto coincidenti con quelli del legislatore statale. Il quale non solo ha voluto, attraverso la piu' ridotta dimensione degli ambiti stessi, pervenire ad una piu' equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio, ma ha inteso, altresi', attraverso il richiamo ai confini naturali, conferire specifico rilievo anche alla dimensione propria della comunita' locale, in chiave di gestione, responsabilita' e controllo del corretto svolgimento dell'attivita' venatoria. - Su altre norme della legge regionale in questione riguardanti gli ambiti territoriali di caccia (ATC) v. anche le seguenti massime G, N ed O. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 14