Sentenza 4/2000 (ECLI:IT:COST:2000:4)
Massima numero 25095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
10/01/2000; Decisione del
10/01/2000
Deposito del 12/01/2000; Pubblicazione in G. U. 19/01/2000
Titolo
Caccia - Regione siciliana - Legge regionale contenente norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Ambiti territoriali di caccia (atc) - Consentito esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che in quello di residenza del cacciatore e negli altri da lui prescelti, in tutti gli ambiti della regione - Riconosciuta elusione del principio fondamentale della normativa statale, della equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio - Illegittimità costituzionale parziale.
Caccia - Regione siciliana - Legge regionale contenente norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Ambiti territoriali di caccia (atc) - Consentito esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che in quello di residenza del cacciatore e negli altri da lui prescelti, in tutti gli ambiti della regione - Riconosciuta elusione del principio fondamentale della normativa statale, della equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio - Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
L'art. 22, comma 5, lett. a), della legge della Regione Siciliana 1^ settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio) e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, a partire dalla prima domenica del mese di novembre, consente un indiscriminato esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito di caccia di residenza e di quelli prescelti dal cacciatore, anche in tutti gli altri ambiti della Regione, senza obblighi di partecipazione economica. Tale norma, infatti, non garantisce minimamente quella equilibrata distribuzione dei cacciatori nell'esercizio dell'attivita' venatoria, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della normativa in materia, alla stregua segnatamente dell'art. 14 della legge-quadro statale 11 febbraio 1992, n. 157. red.: S. Pomodoro
L'art. 22, comma 5, lett. a), della legge della Regione Siciliana 1^ settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio) e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, a partire dalla prima domenica del mese di novembre, consente un indiscriminato esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito di caccia di residenza e di quelli prescelti dal cacciatore, anche in tutti gli altri ambiti della Regione, senza obblighi di partecipazione economica. Tale norma, infatti, non garantisce minimamente quella equilibrata distribuzione dei cacciatori nell'esercizio dell'attivita' venatoria, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della normativa in materia, alla stregua segnatamente dell'art. 14 della legge-quadro statale 11 febbraio 1992, n. 157. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 14